ART. 6.

  L'Ordine   provinciale   dei   medici-chirurghi  e  la  Federazione
nazionale    dei   medici-chirurghi   assumono   rispettivamente   la
denominazione  di  "Ordine  provinciale  dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri"   e   di   "Federazione   nazionale   degli  ordini  dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri".
  La  composizione  dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e
del  Comitato  centrale  della  Federazione nazionale di cui al primo
comma  dell'articolo  2  ed  al  secondo  comma  dell'articolo 12 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre
1946,  n.  233,  e'  aumentata rispettivamente di due membri iscritti
all'Albo degli odontoiatri.
  Detta  composizione  e'  ulteriormente  aumentata di una unita' per
ogni  mille  nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi
mille   iscritti,   con   il  limite  massimo  di  cinque  componenti
aggiuntivi,  per  i  Consigli  direttivi,  e, oltre i primi diecimila
iscritti,  di  una  unita'  per  ogni diecimila nuovi iscritti per il
Comitato  centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo
di quattro componenti aggiuntivi.
  Qualora  nel  Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale
non  risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri
almeno  pari  al  maggior  numero  di  componenti  previsto dal comma
precedente,  agli  ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei
medici-chirurghi  subentrano  di diritto gli iscritti nell'Albo degli
odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
  Il   presidente   del   seggio   elettorale   da'  attuazione  alla
disposizione  di  cui  sopra  in  sede di proclamazione dei risultati
delle elezioni.
  Per  l'elezione  del  Comitato centrale della Federazione nazionale
ciascun  presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni
200  iscritti  o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi
dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
  All'articolo  17,  secondo  comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
  "e)   per  l'esame  degli  affari  concernenti  la  professione  di
odontoiatra,  un  ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui
cinque effettivi e tre supplenti".
  In  seno  ai  Consigli  direttivi  degli  ordini  provinciali ed al
Comitato   centrale   della   Federazione  nazionale  sono  istituite
commissioni   costituite   da   componenti  medici  e  da  componenti
odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
  Le  commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e
g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  ed  al relativo regolamento di
esecuzione  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile  1950,  n.  221,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni
riguardino competenze della specifica professione.
  La  commissione  per  gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si
compone  dei  membri  del  Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo
Albo.
  La  commissione  per  gli  iscritti  all'Albo  degli odontoiatri si
compone di cinque i membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946,  n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 aprile 1950, n. 221, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. I primi eletti entrano a
far  parte  del  Consiglio  dell'Ordine  dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
 
          Nota all'art. 6, comma secondo:
                  I  testi  del primo comma dell'art. 2 e del secondo
          comma   dell'art.  12  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio   dello   Stato   13  settembre  1946,  n.  233
          (Ricostituzione  negli ordini delle professioni sanitarie e
          per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse),
          articoli  modificati  rispettivamente  dagli articoli 1 e 2
          della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, sono i seguenti:
            Art. 2, primo comma: "Ciascuno degli Ordini e dei Collegi
          elegge   in   assemblea,   fra  gli  iscritti  all'albo,  a
          maggioranza  relativa  di  voti  ed a scrutinio segreto, il
          Consiglio  direttivo,  che e' composto di cinque membri, se
          gli  iscritti  all'albo  non  superano i cento; di sette se
          superano  i  cento,  ma  non  i  cinquecento;  di  nove, se
          superano  i  cinquecento,  ma non i mille e cinquecento; di
          quindici se superano i mille e cinquecento".
            Art.  12,  secondo comma: "Le Federazioni sono dirette da
          un  Comitato  centrale  composto  di  tredici membri per le
          Federazioni  dei  medici-chirurghi,  dei  veterinari  e dei
          farmacisti;  di  sette  membri  per  le  Federazioni  delle
          ostetriche".

          Nota all'art. 6, comma settimo:
            L'art.  17  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello   Stato   13   settembre  1946,  n.  233,  modificato
          dall'articolo  unico  della  legge  5 gennaio 1955, n. 15 e
          dall'art.   4   della  legge  21  ottobre  1957,  n.  1027,
          disciplina  la  Commissione  centrale  per gli esercenti le
          professioni  sanitarie.  Il testo del secondo comma di tale
          articolo,  come  risultante  a  seguito dell'aggiunta della
          lettera  e) operata dall'art. 6, comma settimo, della legge
          qui riportata, e' il seguente:
            "Fanno parte altresi' della Commissione:
              a)  per l'esame degli affari concernenti la professione
          dei  medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto
          medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
              b)  per l'esame degli affari concernenti la professione
          dei  veterinari,  un  ispettore generale veterinario e otto
          veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
              e)  per l'esame degli affari concernenti la professione
          dei  farmacisti,  un  ispettore  generale  per  il servizio
          farmaceutico  e  otto farmacisti, di cui cinque effettivi e
          tre supplenti;
              d)  per l'esame degli affari concernenti la professione
          delle  ostetriche,  un  ispettore  generale  medico  e otto
          ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
              e)  per l'esame degli affari concernenti la professione
          di   odontoiatra,  un  ispettore  generale  medico  e  otto
          odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".

          Note all'art. 6, comma nono:
            -  L'art.  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello   Stato   13   settembre  1946,  n.  233  prevede  le
          attribuzioni  spettanti  al  consiglio direttivo di ciascun
          ordine e collegio. Il testo delle lettere c), f) e g) e' il
          seguente:
            "e)  designare  i  rappresentanti  dell'Ordine o Collegio
          presso  commissioni,  enti  ed  organizzazioni di carattere
          provinciale o comunale;
            f)  esercitare  il  potere disciplinare nei confronti dei
          sanitari  liberi  professionisti inscritti nell'albo: salvo
          in  ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare
          e  punitiva  contenute  nelle  leggi  e  nei regolamenti in
          vigore;
            g)  interporsi,  se  richiesto,  nelle  controversie  fra
          sanitario  e  sanitario, o fra sanitario e persona o enti a
          favore  dei  quali  il sanitario abbia prestato o presti la
          propria  opera  professionale,  per  ragioni  di  spese, di
          onorari   e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio
          professionale,  procurando  la conciliazione della vertenza
          e,  in  caso  di  non riuscito accordo, dando il suo parere
          sulle   controversie   stesse"   -   Il   regolamento   per
          l'esecuzione  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  13  settembre 1946, n. 233 e' stato approvato
          con   d.P.R.   5   aprile  1950,  n.  221,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
          maggio 1950.

          Nota all'art. 6, ultimo comma:
            L'art.  2  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  13  settembre 1946, n. 233 e gli articoli 16,
          17,  18  e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          aprile   1950,   n.   221,  disciplinano  le  modalita'  di
          svolgimento delle operazioni di voto.