TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO 
                                Art. 1. 
                        Oggetto dell'imposta 
 
    1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella 
  tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a 
  registrazione  e  a  quelli  volontariamente  presentati   per   la
registrazione.