Art. 2. Atti soggetti a registrazione 1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3; c) le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.