Art. 2.
                     Atti soggetti a registrazione

    1.   Sono  soggetti  a  registrazione,  a  norma  degli  articoli
  seguenti:
      a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel
  territorio dello Stato;
      b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
      c)  le  operazioni  delle  societa'  ed  enti  esteri  indicate
  nell'art. 4;
      d)  gli  atti  formati  all'estero, compresi quelli dei consoli
  italiani,  che  comportano  trasferimento  della  proprieta' ovvero
  costituzione  o  trasferimento  di  altri  diritti  reali, anche di
  garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello
  Stato  e  quelli  che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di
  tali beni.