Art. 4. 
                 Operazioni di societa' ed enti esteri 
 
  1. Sono soggetti a registrazione: 
    a)   l'istituzione   nel    territorio    dello    Stato    della
sededell'amministrazione  di  societa'  di  ogni   tipo   e   oggetto
costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di  enti
diversi dalle societa', compresi i consorzi,  le  associazioni  e  le
altre organizzazioni di persone o di beni, con o  senza  personalita'
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio  di
attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero; 
    b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale  di
uno  dei  soggetti  di  cui  alla   lettera   a)   avente   la   sede
dell'amministrazione in uno Stato non facente parte  della  Comunita'
economica europea; 
    c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato  non
facente  parte  della  Comunita'  economica   europea,   della   sede
dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti  di  cui
alla lettera a) qualora  la  sede  legale  o  rispettivamente  quella
dell'amministrazione non  si  trovi  in  uno  Stato  della  Comunita'
economica europea; 
    d) il trasferimento nel territorio dello Stato,  da  altro  Stato
della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di
uno dei soggetti di cui alla lettera a),  sempreche'  non  sia  stata
assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva
della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335; 
    e) il trasferimento nel territorio dello Stato,  da  altro  Stato
della Comunita' economica europea,  della  sede  legale  di  uno  dei
soggetti di cui alla lettera a), avente la sede  dell'amministrazione
in uno Stato non facente parte  della  Comunita'  economica  europea,
sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta
prevista dalla direttiva di cui alla lettera d); 
    f) la istituzione o il trasferimento nel territorio  dello  Stato
di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla  lettera  a),  non
avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale  in  uno  Stato
della  Comunita'  economica   europea,   sempreche',   in   caso   di
trasferimento, non  sia  stata  assolta,  in  un  altro  Stato  della
Comunita' economica europea, l'imposta prevista  dalla  direttiva  di
cui alla lettera d); 
    g) la messa a disposizione  di  capitali  di  investimento  o  di
esercizio a favore delle sedi  secondarie  stabilite  nel  territorio
dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non  aventi  la  sede
dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato  della  Comunita'
economica europea; 
    h) l'istituzione o il trasferimento nel  territorio  dello  Stato
dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti  di
cui alla  lettera  a)  che  non  abbia  la  sede  legale  o  la  sede
dell'amministrazione in  uno  Stato  facente  parte  della  Comunita'
economica  europea  ovvero  che  in  tale  Stato  non  sia   soggetto
all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d). 
 
          NOTE

          Nota all'art. 4:
            La  direttiva  della  Comunita'  economica europea del 17
          luglio 1969, n. 335, concernente le imposte indirette sulla
          raccolta  di  capitali,  e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della C.E.E. n. L 249 del 3 ottobre 1969.