Art. 7.
                   Atti non soggetti a registrazione

    1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo
  unico  non  vi  e'  obbligo di chiedere la registrazione neanche in
  caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta
  in  misura  fissa.  La  disposizione  si applica agli atti indicati
  negli  articoli 4, 5 e 11 della stessa tabella anche se autenticati
  o redatti in forma pubblica.