Art. 2.

  1.  L'organico  del  ruolo  servizi dell'Arma aeronautica, previsto
dalla  tabella  3  annessa  alla  legge  12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e
tenente  e'  fissato  in  567  unita'  e nel grado di capitano in 734
unita'.
  2.   La   consistenza  organica  complessiva  dei  sergenti  e  dei
sottufficiali  in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo
specialisti  dell'Arma  aeronautica,  stabilita dall'articolo 1 della
legge  10  maggio  1983,  n. 212, e' diminuita di un numero di unita'
pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1.
  3.  I  tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati
idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto
i  prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di
permanenza nel grado.
  4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano
ad  applicare,  anche  negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'articolo   30  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,  come
modificato dall'articolo 24 della presente legge.
  5.  Ai  predetti  ufficiali  si  applicano altresi' le norme di cui
all'articolo  25  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574, con il
rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.
 
          Note all'art. 2:
            -  La  legge  n.  1137/1955  riguarda l'avanzamento degli
          ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica;
          la  tabella  3  annessa  alla  legge  n. 1137/1955 riguarda
          l'avanzamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente
          effettivo  dell'Aeronautica  militare e prevede tra l'altro
          un  organico  dei  capitani  del  ruolo  servizi  dell'Arma
          aeronautica   pari   a  quattrocentoventi  ufficiali  e  un
          organico   complessivo   dei   tenenti  e  sottotenenti  di
          trecentoventicinque  unita',  che,  per effetto della legge
          qui  pubblicata,  vengono incrementati, rispettivamente, di
          trecentoquattordici unita' e di duecentoquarantadue unita'.
            -  La legge n. 212/1983, reca norme sul reclutamento, gli
          organici  e l'avanzamento, dei sottufficiali dell'Esercito,
          della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
            -  Per il contenuto dell'art. 30 della legge n. 574/1980,
          concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali,
          speciali  e  di  complemento degli ufficiali dell'Esercito,
          della   Marina  e  dell'Aeronautica,  si  veda  nelle  note
          all'art. 24 della legge che qui si pubblica.
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  25 della legge n.
          574/1980,  le  cui  disposizioni  sono prorogate fino al 31
          dicembre  1988  per  effetto del comma 1 dell'art. 39 della
          legge che qui si pubblica:
            "Art.  25.  - Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il
          numero  annuale  delle  promozioni  al  grado  di  maggiore
          dell'arma  aeronautica  ruolo  naviganti normale, del Corpo
          del  genio  aeronautico  ruoli ingegneri, chimici e fisici,
          del  Corpo  di commissariato aeronautico ruolo commissari e
          del  Corpo  sanitario  aeronautico  ruolo ufficiali medici,
          quale  stabilito  dalla  tabella n. 3 annessa alla legge 12
          novembre  1955,  n.  1137  e  successive  modificazioni, e'
          aumentato  di  tante  unita'  pari  alla somma dei capitani
          idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati
          con  anzianita'  di  servizio  permanente  effettivo pari o
          superiore  a  15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno
          degli  anni  predetti.  Per  gli  stessi  anni  le relative
          aliquote  di  valutazione  sono aumentate rispetto a quanto
          stabilito dalla legge in vigore di tante unita' quanti sono
          i   capitani   mai  valutati  con  anzianita'  di  servizio
          permanente  effettivo  pari o superiore a 15 anni alla data
          del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti.
            Per  gli  stessi  anni,  qualora  nei  ruoli  di  cui  al
          precedente  comma,  siano  presenti  in  ruolo maggiori con
          anzianita'   di   servizio   permanente  effettivo  pari  o
          superiore a 19 anni o, se piu' favorevole con anzianita' di
          grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se
          idonei,  sono  promossi  al grado di tenente colonnello con
          decorrenza   dal  giorno  successivo  al  compimento  delle
          predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio
          1980.
            Ai   fini  del  computo  delle  anzianita'  indicate  nei
          precedenti   commi,  nei  riguardi  dell'ufficiale  che  in
          applicazione  delle  norme vigenti abbia subito spostamenti
          in  ruolo,  viene  considerata una anzianita' pari a quella
          del  pari  grado che lo precede immediatamente nel ruolo di
          appartenenza   e   che   non  abbia  subito  detrazioni  di
          anzianita' o ritardi di carriera.
            Le   promozioni  da  effettuare  ai  sensi  del  presente
          articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici
          previsti dalle leggi vigenti.
            Le   eventuali   eccedenze   che   si  determineranno  in
          applicazione  delle  norme  di  cui  al  presente  articolo
          saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause
          diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della
          legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
            Le  norme  di cui al presente articolo si applicano anche
          nei  confronti  degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo
          servizi,  provenienti  dai  corsi  regolari  dell'Accademia
          aeronautica.  Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo
          servizi  provenienti  dagli  ufficiali di complemento o dai
          sottufficiali  si  applicano  le norme di cui al successivo
          art. 30.