Art. 2. 1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente e' fissato in 567 unita' e nel grado di capitano in 734 unita'. 2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' diminuita di un numero di unita' pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1. 3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreche' abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado. 4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge. 5. Ai predetti ufficiali si applicano altresi' le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.
Note all'art. 2: - La legge n. 1137/1955 riguarda l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; la tabella 3 annessa alla legge n. 1137/1955 riguarda l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare e prevede tra l'altro un organico dei capitani del ruolo servizi dell'Arma aeronautica pari a quattrocentoventi ufficiali e un organico complessivo dei tenenti e sottotenenti di trecentoventicinque unita', che, per effetto della legge qui pubblicata, vengono incrementati, rispettivamente, di trecentoquattordici unita' e di duecentoquarantadue unita'. - La legge n. 212/1983, reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. - Per il contenuto dell'art. 30 della legge n. 574/1980, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si veda nelle note all'art. 24 della legge che qui si pubblica. - Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge n. 574/1980, le cui disposizioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1988 per effetto del comma 1 dell'art. 39 della legge che qui si pubblica: "Art. 25. - Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dell'arma aeronautica ruolo naviganti normale, del Corpo del genio aeronautico ruoli ingegneri, chimici e fisici, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico ruolo ufficiali medici, quale stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e' aumentato di tante unita' pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono aumentate rispetto a quanto stabilito dalla legge in vigore di tante unita' quanti sono i capitani mai valutati con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni, qualora nei ruoli di cui al precedente comma, siano presenti in ruolo maggiori con anzianita' di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se piu' favorevole con anzianita' di grado pari o superiore a 4 anni, questi sono valutati e, se idonei, sono promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianita', ma comunque non anteriore al 1 gennaio 1980. Ai fini del computo delle anzianita' indicate nei precedenti commi, nei riguardi dell'ufficiale che in applicazione delle norme vigenti abbia subito spostamenti in ruolo, viene considerata una anzianita' pari a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza e che non abbia subito detrazioni di anzianita' o ritardi di carriera. Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno riassorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali si applicano le norme di cui al successivo art. 30.