Art. 2. 
 
  1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo
1, il Ministro della  marina  mercantile,  con  proprio  decreto,  di
concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e'
autorizzato a corrispondere per un quinquennio,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1985,   il   contributo   annuo   di   avviamento   previsto
dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre  1974,  n.  684,
limitatamente al  periodo  di  esercizio  dei  servizi  con  navi  di
proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1. 
  2. Nei casi in cui in base al programma di cui  all'articolo  1  le
navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi  di  proprieta'
di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento,  commisurato
al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto  per  un  quinquennio
dall'entrata in servizio delle nuove unita'. 
  3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi,  il  contributo
spettante per le navi che verranno sostituite sara'  corrisposto  per
un periodo non superiore a quattro anni. 
  4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota
di ammortamento ed interessi  dell'investimento,  e'  subordinata  al
prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro  due  mesi
dall'ordinazione  di  ciascuna  nave,  da  una  apposita  Commissione
interministeriale, nominata dal Ministro della  marina  mercantile  e
composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri  della  marina
mercantile,  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali.  Il
Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal
Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale  in  caso  di
parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso
dal Ministero della marina  mercantile,  nonche',  se  del  caso,  di
perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri. 
  5. Con la stessa procedura di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   contributo   in   dipendenza    dell'eventuale
trasferimento, nel periodo di contribuzione, della  proprieta'  delle
navi tra le  societa'  del  Gruppo  Finmare  o  della  immissione  in
servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione. 
  6. In detta ipotesi spetta  alla  societa'  cui  e'  trasferita  la
proprieta' della nave la quota residua del contributo. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785  miliardi
ripartita in ragione di  lire  36  miliardi  per  il  1985,  lire  36
miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30  miliardi
per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80  miliardi  per  il
1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per  il  1992,
lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire  53
miliardi per il 1995. 
 
          Nota all'art. 2:
            Il testo dell'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre
          1974, n. 684, e' il seguente:
            "Art.  4.  -  Per  le  linee destinate al trasporto delle
          merci,  previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro della
          marina mercantile e' autorizzato ha corrispondere, mediante
          apposite   convenzioni  da  stipulare  di  concerto  con  i
          Ministri  del  bilancio  e  la programmazione economica del
          tesoro  e  delle  partecipazioni statali, quando specifiche
          esigenze  dell'economia  nazionale  rendano  indispensabile
          l'avviamento  di  nuovi  servizi, ovvero il mantenimento di
          determinate  linee,  per  i  quali  venga  riconosciuta  la
          momentanea   impossibilita'   di   conseguire  l'equilibrio
          economico della gestione:
              a)   per  i  nuovi  servizi,  un  contributo  annuo  di
          avviamento  pari  alla  quota  di ammortamento ed interessi
          dell'investimento  per  un  periodo massimo di cinque anni.
          Nel  caso  in  cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga
          autorizzato  il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in
          attesa   dell'immissione  in  linea  di  nuove  unita',  il
          contributo  di avviamento, fermo restando il limite massimo
          di  cinque  anni,  e' pari al compenso di noleggio ritenuto
          congruo  dal Ministero della marina mercantile, detratte le
          spese  di  manutenzione  e  assicurazione  eventualmente  a
          carico  del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato
          autorizzato  il  noleggio entro il 31 dicembre 1976; non si
          tiene  conto,  ai  fini della determinazione del periodo di
          cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento,
          della durata del noleggio, entro il limite di tre anni".