Art. 2. 1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e' autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1. 2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'articolo 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprieta' di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unita'. 3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sara' corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni. 4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, e' subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso dal Ministero della marina mercantile, nonche', se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri. 5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 e' autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprieta' delle navi tra le societa' del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione. 6. In detta ipotesi spetta alla societa' cui e' trasferita la proprieta' della nave la quota residua del contributo. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' il seguente: "Art. 4. - Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ha corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica del tesoro e delle partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee, per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione: a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976; non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni".