Art. 3. 
 
  1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere  l'indicazione
dei contingenti, divisi per qualifica, del personale,  amministrativo
e navigante, esuberante sia  in  relazione  a  servizi  svolti  al  1
gennaio  1985,  sia  in  dipendenza  dell'attuazione  del   programma
medesimo, e delle relative variazioni. 
  2. Agli appartenenti alle qualifiche per  le  quali  sono  previste
esuberanze di personale, che abbiano compiuto  55  anni  di  eta'  se
uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione
per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare  domanda
irrevocabile  di  pensionamento   anticipato.   Al   maturare   delle
esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al  comma
1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori
in possesso dei predetti requisiti i quali,  entro  60  giorni  dalla
ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A  tali
lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 
  3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda
di pensionamento anticipato nel termine di cui  al  comma  2  risulti
eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel  programma,
la  societa'  interessata  individua  coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal   medesimo   comma,   debbano   fruire   del
pensionamento  anticipato,  secondo  il  criterio  prevalente   della
maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda. 
  4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino
inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto  programma,
la societa' e' interessata individua il personale  che,  in  possesso
dei  requisiti  previsti  dal  comma  2,  deve  essere  collocata  in
pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta'  e
fino al raggiungimento dei limiti  numerici  indicati  nel  programma
medesimo. 
  5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento  di
cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di  lavoro  alla
scadenza del  mese  in  cui  ha  luogo  l'accoglimento  o  l'adozione
medesima. Il trattamento di pensione decorre  dal  primo  giorno  del
mese successivo. 
  6.  Il  trattamento   di   pensione   e'   liquidato   sulla   base
dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo  pari  a  quello
compreso tra la data della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e
quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia. 
  7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione  di  cui  al
presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative
alla pensione di anzianita' di cui all'articolo  22  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. 
  8. Il trattamento di pensione di cui al presente  articolo  non  e'
compatibile con prestazioni a  carico  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione. 
  9. Sono posti a carico dello Stato i  contributi  assicurativi  per
l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita'
di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento  della
normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente  assicuratore
con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni
dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi  ripartita
in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi  per
l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi  per
l'anno 1990. 
  10. Il regime giuridico ed economico  per  il  personale  di  stato
maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica,
Tirrenia,  nonche'  delle  societa'  Caremar,   Toremar   e   Siremar
disciplinate  con  regolamento   organico   ai   sensi   dell'attuale
normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto  alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 3:
            Il  testo  dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791,
          (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
            "Art.   6.  -  Gli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  ed  alle  gestioni  sostitutive,  esclusive  ed
          esonerative  dalla  medesima, i quali non abbiano raggiunto
          l'anzianita'   contributiva   massima  utile  prevista  dai
          singoli   ordinamenti,   possono  optare  di  continuare  a
          prestare  la  loro  opera  fino  al perfezionamento di tale
          requisito   o   per   incrementare  la  propria  anzianita'
          contributiva   e  comunque  non  oltre  il  compimento  del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  sempreche' non abbiano
          ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
          carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
          esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
            L'esercizio  della  facolta'  di  cui al comma precedente
          deve  essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi
          prima della data di conseguimento del diritto alla pensione
          di vecchiaia.
            Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur
          avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione
          di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di
          lavoro  di  cui  al  comma precedente. Tale disposizione si
          applica  anche  agli  assicurati  che  maturano i requisiti
          previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
          del  presente  decreto.  In  tale  caso la comunicazione al
          datore  di  lavoro deve essere effettuata non oltre la data
          in  cui i predetti requisiti vengono maturati Nei confronti
          dei  lavoratori  che  esercitano  l'opzione di cui ai commi
          precedenti  e con i limiti in essi fissati, si applicano le
          disposizioni  della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga
          all'art. 11 della legge stessa.
            Qualora  i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui
          ai  commi  precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal
          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'
          stata presentata la domanda.
            Nel  caso  che venga esercitata l'opzione di cui al primo
          comma,  la  cessazione  del rapporto di lavoro per avvenuto
          raggiungimento  del requisito di anzianita' contributiva di
          cui  al  comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi
          di preavviso per alcuna delle parti".
            -  Il  testo  dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.
          153  (Revisione  degli ordinamenti pensionistici e norme in
          materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
            "Art.  22.  - A decorrere dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  gli  iscritti  alle  assicurazioni
          obbligatorie   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti  dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle
          miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
          e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita'
          commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:
              a)  siano  trascorsi  35  anni  dalla  data  di  inizio
          dell'assicurazione,  ivi  compresi  i  periodi riconosciuti
          utili  in favore degli ex combattenti, militari e categorie
          assimilate,  nonche'  quelli  di  cui  al  quarto comma del
          successivo articolo 49;
              b)  possono  far valere almeno 35 anni di contribuzione
          effettiva  in  costanza  di lavoro, volontaria e figurativa
          accreditata  a  favore  degli  ex  combattenti,  militari e
          categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma
          del successivo art. 49;
              c)  non  prestino attivita' lavorativa subordinata alla
          data della presentazione della domanda di pensione.
              Il   requisito  di  cui  alla  lettera  b)  si  intende
          perfezionato  quando  a  favore  dell'assicurato  risultino
          versati almeno 1820 contributi settimanali.
              Per  gli  operai  agricoli  i contributi sono calcolati
          ragguagliando  la contribuzione giornaliera a contribuzione
          settimanale,  secondo  la qualifica risultante, ai fini del
          diritto  alla  pensione  per  vecchiaia,  dall'applicazione
          dell'art.  9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
          sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A
          tal   fine,  si  considera  utile  tutta  la  contribuzione
          agricola,    indipendentemente   dalla   sua   collocazione
          temporale  e  cioe' anche quella che ecceda, eventualmente,
          in  ciascun  anno  il  numero  delle  giornate  considerato
          equivalente  ad  un  anno  di contribuzione in relazione al
          sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal
          citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni
          di iscrizione negli elenchi nominativi.
              Allorche'  i  lavoratori  agricoli  possano  far valere
          anche    contributi    relativi   ad   attivita'   soggetta
          all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia
          e  i  superstiti  in  settori  diversi dall'agricoltura, le
          settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si
          aggiungono  agli anni di contribuzione agricola determinati
          con i criteri di cui al comma precedente.
              La pensione spettante ai sensi del presente articolo e'
          calcolata  in  base  alle  norme  vigenti  nelle rispettive
          gestioni  e  decorre dal primo giorno del mese successivo a
          quello di presentazione della domanda.
              La  pensione  di  anzianita'  e' equiparata a tutti gli
          effetti  alla  pensione  di vecchiaia quando il titolare di
          essa  compie  l'eta'  stabilita  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia.
              La  pensione liquidata in base al presente articolo non
          e'  cumulabile  con  la  retribuzione  lorda  percepita  in
          costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La
          tredicesima  rata  di  pensione  non  e'  cumulabile con la
          tredicesima   mensilita'   di   retribuzione   o   con  gli
          equivalenti  emolumenti,  corrisposti  in  occasione  delle
          festivita' natalizie.
              I  divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si
          applicano  nei  confronti  dei  titolari  di  pensioni  che
          svolgono  attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con
          qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed
          assimilati,  di  addetti  ai  servizi domestici e familiari
          nonche' fuori del territorio nazionale.
              Ai  fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui
          al  presente  articolo,  la  pensione  e la retribuzione si
          intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni
          per   carichi   di   famiglia.   Agli  stessi  fini,  dalla
          retribuzione  devono  essere detratte anche le quote dovute
          per  tributi  erariali  e  per  contributi previdenziali cd
          assistenziali.
              Si  applicano le disposizioni contenute negli artt. 21,
          22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla
          data  di  entrata  in  vigore  della presente legge a norma
          dell'art. 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 188.
              Gli  articoli  5,  ultimo  comma,  della legge 18 marzo
          1968,  n.  238 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono
          abrogati".