Art. 3. 1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione a servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni. 2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la societa' interessata individua coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, debbano fruire del pensionamento anticipato, secondo il criterio prevalente della maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda. 4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma, la societa' e' interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, deve essere collocata in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo. 5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo. 6. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia. 7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. 9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita' di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990. 10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonche' delle societa' Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 3: Il testo dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente: "Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa. Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti". - Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente: "Art. 22. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49; b) possono far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo art. 49; c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'art. 9, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato art. 9, sub art. 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente. La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. La pensione liquidata in base al presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festivita' natalizie. I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali cd assistenziali. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 21, 22, terzo comma, e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'art. 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 188. Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati".