Art. 4. 
 
  1. Per le navi gia' assegnate ai servizi  di  cui  all'articolo  4,
lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che  non  dovessero
essere  utilizzate  nei  servizi  compresi  nel  programma   di   cui
all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta'
tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico,
sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro
della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
delle partecipazioni  statali,  le  eventuali  perdite  patrimoniali,
costituite: 
    a) dalla differenza tra il valore residuo delle  navi,  calcolato
su una vita utile di 12 anni, e il  prezzo  di  realizzo  della  loro
vendita  a  livelli  medi  europei,   accertato   dalla   Commissione
interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2; 
    b) limitatamente ad un anno, dai  costi  di  disarmo  delle  navi
dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri
di cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501. 
  2.  Sono  altresi'  riconosciuti  alle  societa',  con  la   stessa
procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore  residuo
delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri  di  cui  alla
lettera b) in base al tasso  di  interesse  determinato  dalla  media
ponderata tra i tassi dei mutui agevolati  e  quelli  del  mercato  a
breve, determinati questi ultimi  dalla  media  ponderata  dei  tassi
bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno. 
  3.  Per  ciascuna  societa'  il  totale   delle   minusvalenze   da
riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara'
determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate. 
  4.  La  societa'  e'  tenuta  a  comprovare  la   piena   idoneita'
tecnico-commerciale delle navi  immesse  in  sostituzione  di  quelle
precedenti. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71  miliardi
ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi
per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989. 
 
          Note all'art. 4:
            -  L'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e' riportato nella nota all'art. 2.
            -  Il  testo dell'art. 8 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501
          (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n.
          684,  interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977,
          n.  373,  sulla  ristrutturazione  dei servizi marittimi di
          preminente interesse nazionale), e' il seguente:
            "Art.  8.  (Navi  radiate in attuazione della legge) - Le
          situazioni   economico-patrimoniali  ed  i  relativi  oneri
          finanziari  di  cui  all'art. 16 della legge conseguenti al
          ritiro  dal  servizio  di  navi  sono  regolati  a mezzo di
          apposite  convenzioni stipulate tra i Ministri della marina
          mercantile,  del tesoro e delle partecipazioni statali e le
          societa' interessate.
            A tal fine si tiene conto:
              a)  della  differenza  in  piu' o in meno tra il valore
          residuo  delle  navi  alla data di radiazione aumentato dei
          costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari
          e  il  prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore
          residuo  si  intende  il  valore  di  bilancio  delle navi,
          decurtato  delle  quote  di  ammortamento corrisposte dallo
          Stato  in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, e
          delle leggi precedenti, delle quote a carico delle societa'
          per  il  periodo  di  esercizio  delle navi in relazione ai
          valori  assunti  per  la  determinazione  delle sovvenzioni
          previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta
          legge,  nonche'  dell'eventuale rivalutazione effettuata in
          base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576;
              b)  della  differenza  in  piu' o in meno fra il valore
          residuo  di  bilancio  delle  dotazioni,  dei corredi e dei
          materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita;
              c)   degli   oneri   derivanti   da   impegni   assunti
          anteriormente  ai provvedimenti di radiazione del naviglio,
          quali   quelli  concernenti  contratti  di  manutenzione  e
          forniture  a  lungo  termine,  assicurazioni ed altri oneri
          analoghi.
              Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi
          che,  dopo  la  radiazione dal servizio passeggeri, vengono
          impiegate  dalle  societa'  costituite ai sensi dell'art. 2
          della  legge  23  giugno  1977,  n.  373,  sono regolate da
          apposite  convenzioni stipulate tra i Ministri della marina
          mercantile,  del tesoro e delle partecipazioni statali e le
          societa' proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene
          riconosciuto   alle   societa'   il  valore  residuo,  come
          determinato nel precedente comma, delle navi all'atto della
          radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di
          consegna  per l'impiego delle navi nell'attivita' turistica
          o  dell'avvio  delle  stesse  ai  lavori di trasformazione,
          nonche'  dei  valori e degli oneri di cui alle lettere b) e
          c)  del  comma precedente e degli oneri finanziari relativi
          ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali.
              Dette  convenzioni  devono prevedere l'impegno da parte
          delle  societa'  proprietarie  delle  navi  di  versare  al
          bilancio  dello  Stato il prezzo di alienazione delle navi,
          delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della
          vendita  delle  navi stesse o per cessazione dell'attivita'
          turistica  o  per  acquisto  da parte delle societa' di cui
          all'art. 2 della citata legge 23 giugno 1977, n. 373.
              Gli  importi  dei  canoni  di  locazione  o di noleggio
          corrisposti  dalle  societa'  stesse vengono detratti dalle
          somme  dovute  dallo Stato a qualsiasi titolo alle societa'
          proprietarie  delle navi o, in mancanza, vengono versati al
          bilancio dello Stato".