Art. 4. 1. Per le navi gia' assegnate ai servizi di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta' tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico, sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le eventuali perdite patrimoniali, costituite: a) dalla differenza tra il valore residuo delle navi, calcolato su una vita utile di 12 anni, e il prezzo di realizzo della loro vendita a livelli medi europei, accertato dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2; b) limitatamente ad un anno, dai costi di disarmo delle navi dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501. 2. Sono altresi' riconosciuti alle societa', con la stessa procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore residuo delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri di cui alla lettera b) in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati e quelli del mercato a breve, determinati questi ultimi dalla media ponderata dei tassi bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno. 3. Per ciascuna societa' il totale delle minusvalenze da riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara' determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate. 4. La societa' e' tenuta a comprovare la piena idoneita' tecnico-commerciale delle navi immesse in sostituzione di quelle precedenti. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989.
Note all'art. 4: - L'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' riportato nella nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501 (Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale), e' il seguente: "Art. 8. (Navi radiate in attuazione della legge) - Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all'art. 16 della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' interessate. A tal fine si tiene conto: a) della differenza in piu' o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della legge 2 giugno 1962, n. 600, e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle societa' per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonche' dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576; b) della differenza in piu' o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita; c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazioni ed altri oneri analoghi. Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che, dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle societa' costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 23 giugno 1977, n. 373, sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle societa' il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto della radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attivita' turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazione, nonche' dei valori e degli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali. Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle societa' proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attivita' turistica o per acquisto da parte delle societa' di cui all'art. 2 della citata legge 23 giugno 1977, n. 373. Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle societa' stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle societa' proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato".