Art. 5. 
 
  1. Le somme da erogare per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e
4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina  mercantile,
in  rate  mensili  posticipate  in  misura  pari,  nel  loro  totale,
all'importo previsionale nell'ambito di quanto  fissato  per  ciascun
anno dalla presente legge. 
  2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma  1  saranno
pari al 90 per cento. 
  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo  si
procedera', previo accertamento, ai saldi delle somme  dovute  per  i
titoli di cui al comma  1,  che  comunque  non  potranno  superare  i
residui annualmente iscritti in bilancio.