Art. 6.

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1987,  per l'effettuazione della
navigazione  richiesta,  secondo  la  vigente  legislazione,  per  il
conseguimento   dei   titoli  professionali  marittimi  di  aspirante
capitano  di  lungo  corso  e  di  aspirante capitano di macchina, e'
consentito  l'imbarco,  su navi mercantili nazionali, in soprannumero
alle  tabelle  di  armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici
nautici  con  contratto  di formazione e lavoro di cui all'articolo 3
del   decreto-legge   30   ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, di durata non
inferiore  a  18  mesi,  dei  quali  uno  con la qualifica di allievo
ufficiale  di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di
macchina.
  2.   Per   ciascun   allievo  ufficiale  imbarcato  e'  corrisposto
all'armatore un contributo pari a lire 1.000.000 al mese.
  3.  Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo verranno
determinate  con  decreto  del  Ministro  della marina mercantile, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro del tesoro.
  4.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 e' cumulabile con le altre
agevolazioni  previste  dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863.
  5.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata,
per  il  biennio  1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi
ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.
 
          Nota all'art. 6:
            Il  testo  dell'art.  3  del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726
          (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali) e' il seguente:
            "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta'  compresa fra i
          quindici   ed  i  ventinove  anni  possono  essere  assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3,  con  contratto  di  formazione e lavoro non superiore a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici  e  dalle  imprese e loro consorzi che al momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai  sensi  dell'articolo  2  della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale
          nei  dodici  mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
            2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
          una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai
          cittadini   emigrati   rimpatriati,  ove  in  possesso  dei
          requisiti   necessari.  In  caso  di  carenza  di  predetto
          personale   dichiarata   dall'ufficio  di  collocamento  si
          procede ai sensi del comma 1.
            3.  I  tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di  formazione  e  lavoro  sono stabiliti mediante progetti
          predisposti  dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
          loro  consorzi  ovvero,  anche a livello locale, dalle loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale  per  l'impiego  in  coerenza con la legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con   i   sindacati   nazionali   o  locali  aderenti  alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale.  Nel  caso  in  cui essi interessino piu' ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni   dalla   loro   presentazione,  la  delibera  della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
            L'approvazione preventiva non e' richiesta per i progetti
          conformi  alle regolamentazioni del contratto di formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In  tal  caso,  i  datori  di  lavoro sono tenuti, all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale  del lavoro. Per la realizzazione dei programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
            4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3,  che prevedono la
          richiesta  di  finanziamento  alle  regioni,  devono essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono  essere  finanziati  dal  fondo di rotazione di cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le  modalita'  di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'art. 24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti.  Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
          progetti  predisposti  d'intesa  con  i sindacali di cui al
          comma 3 del presente articolo.
            5.  Ai  contratti  di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni  legislative  che  disciplinano  i rapporti di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente  decreto.  Il  periodo  di  formazione e lavoro e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione  del  rapporto  di  formazione  e  lavoro in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al  termine  dell'esecuzione  del contratto di formazione e
          lavoro.
            6.   Per   i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
            7.  Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad  attestare  l'attivita'  svolta ed i risultati formativi
          conseguiti    dal    lavoratore,    dandone   comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
            8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare
          controlli,  per  il  tramite  dell'ispettorato  del lavoro,
          sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
            9.  In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli  obblighi  del  contratto  di formazione e lavoro, il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
            10.  I  lavoratori  assunti con contratto di formazione e
          lavoro   sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
            11.  Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento  puo'  essere  convertito  in  rapporto a tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione  i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
            12.   I   lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione  e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma
          dal  medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e'
          computato   nell'anzianita'  di  servizio.  La  commissione
          regionale  per  l'impiego,  tenendo conto delle particolari
          condizioni  di  mercato nonche' delle caratteristiche della
          formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino
          ad un massimo di trentasei mesi.
            13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro
          bilanci,    possono   organizzare,   di   intesa   con   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di  formazione  in azienda. Per il, periodo di formazione i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' attraverso apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di  assumere  nominativamente  coloro che hanno svolto tale
          attivita'.
            14.  Ferme  restando  le  norme relative al praticantato,
          possono  effettuare  assunzioni  con il contratto di cui al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali   quando  il  progetto  di  formazione  venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato  in  conformita' a quanto previsto dal comma 3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
            15.  Ferme  restando  le altre disposizioni in materia di
          contratto   di  formazione  e  lavoro,  quando  i  progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I predetti progetti formativi possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
            16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma  precedente,  utilizza,  attivandoli e coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo  della  ricerca  finalizzata, applicata e di sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE.
            17.  Nel  caso  in  cui per lo svolgimento di determinate
          attivita'  sia  richiesto il possesso di apposito titolo di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del  contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato allo
          svolgimento delle predette attivita'.
            18.  I  lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
          di  formazione  e  lavoro,  sono  considerati ai fini delle
          percentuali  d'obbligo  di  cui  all'art.  11  della stessa
          legge".