Art. 7. 1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino: a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda; b) collegamenti internazionali con navi, costruite in Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla rinfusa. 2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel corso di ciascun periodo compreso tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e tra il 1° novembre 1985 ed il 31 ottobre 1986. Ai fini del calcolo del periodo di attivita' sono conteggiate le soste per lavori di manutenzione e riparazione purche' non eccedenti i 30 giorni complessivi. Per le navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 10 novembre 1984 ed entrate in esercizio successivamente a tale data, il contributo e' corrisposto in proporzione al periodo di armamento. 3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante il periodo compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il periodo di armamento di 300 giorni, valido ai fini della corresponsione del contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio o di riarmo della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo. 4. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera a), la misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2 e' cosi' calcolata: a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' non superiore a quattro anni; b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra quattro e otto anni; c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra otto e dodici anni; d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra dodici e quindici anni, di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto di merci secche alla rinfusa. 5. Per la determinazione della stazza lorda compensata di cui al comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985. 6. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera b), il contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, e' calcolato in misura rivalutata mediante un coefficiente correttivo ragguagliato all'investimento per nuova costruzione ovvero per trasformazione o modificazione. Il suddetto coefficiente e' dato dal rapporto tra il valore complessivo, assunto in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai fini della determinazione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle tonnellate di stazza lorda compensata arrotondate all'unita'; il coefficiente cosi' determinato e' moltiplicato per il numero fisso 4,5. 7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6, l'eta' della nave e' calcolata con riferimento alla data del 1 novembre 1985. 8. Nel caso di navi sulle quali siano stati effettuati lavori di trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4 miliardi di lire successivamente al 1 novembre 1979, l'eta' va valutata con riferimento alla data di ultimazione dei lavori. 9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali beneficiarie dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni e quelle che, nel periodo tra il 1 novembre 1984 e il 31 ottobre 1986, abbiano utilizzato la propria flotta, in misura superiore al 50 per cento, per il trasporto di carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte. 10. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, in rate annuali e in misura proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. In caso di eccedenza degli importi rispetto al limite complessivo di 238 miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale. 11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai contributi ai sensi del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al Ministro della marina mercantile entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 12. La vendita all'estero dell'unita' per la quale sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta prima del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto. 13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel caso di sostituzione con unita' di bandiera italiana di piu' recente costruzione e comunque di eta' non superiore a dieci anni. 14. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo, all'atto della erogazione delle singole rate, dovranno dimostrare di continuare ad esercitare l'attivita' armatoriale.
Note all'art. 7: La legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Norme per l'esercito del credito navale) e' stata sostituita dalla legge 10 giugno 1982, n. 361 (Modifiche ed integrazioni alle normative riguardanti il credito navale), rifinanziato, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848 (Provvidenze per l'industria armatoriale), dalla legge 12 giugno 1985, n. 295 (Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88) e dalla legge 16 dicembre 1985 n. 754 (Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale).