Art. 7. 
 
  1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro, e' autorizzato a concedere un  contributo  straordinario,
nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in  ragione
di 98 miliardi di lire per l'anno  1986,  62  miliardi  di  lire  per
l'anno 1987 e 78 miliardi di  lire  per  l'anno  1988,  alle  imprese
armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuino: 
    a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero
servizio crocieristico con  proprie  navi  o  galleggianti,  battenti
bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda; 
    b) collegamenti internazionali con navi, costruite  in  Italia  o
nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda
non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a  5  anni,
mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci  secche  alla
rinfusa. 
  2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi  che  risultino
armate per almeno 300 giorni nel corso di  ciascun  periodo  compreso
tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e  tra  il  1°  novembre
1985 ed il 31 ottobre 1986.  Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di
attivita' sono conteggiate le soste  per  lavori  di  manutenzione  e
riparazione purche' non eccedenti i 30  giorni  complessivi.  Per  le
navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 10 novembre  1984  ed
entrate in esercizio successivamente a tale data,  il  contributo  e'
corrisposto in proporzione al periodo di armamento. 
  3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante  il  periodo
compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il  periodo
di armamento di 300 giorni, valido ai fini della  corresponsione  del
contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio  o  di  riarmo
della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo. 
  4. Per le imprese armatoriali di cui al comma  1,  lettera  a),  la
misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi  di  cui
al comma 2 e' cosi' calcolata: 
    a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' non superiore a quattro anni; 
    b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra quattro e otto anni; 
    c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra otto e dodici anni; 
    d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra dodici e quindici  anni,  di  stazza  lorda
superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto  di  merci  secche
alla rinfusa. 
  5. Per la determinazione della stazza lorda compensata  di  cui  al
comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto  del  Ministro
della marina mercantile 22  marzo  1985,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985. 
  6. Per le imprese armatoriali di cui al comma  1,  lettera  b),  il
contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei  periodi
di cui al comma 2, e' calcolato  in  misura  rivalutata  mediante  un
coefficiente  correttivo  ragguagliato  all'investimento  per   nuova
costruzione ovvero per trasformazione o  modificazione.  Il  suddetto
coefficiente e' dato dal rapporto tra il valore complessivo,  assunto
in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai  fini
della determinazione del contributo di credito  navale  di  cui  alla
legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e  alla  legge
10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle
tonnellate di stazza  lorda  compensata  arrotondate  all'unita';  il
coefficiente cosi' determinato e' moltiplicato per  il  numero  fisso
4,5. 
  7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e  6,
l'eta' della nave e'  calcolata  con  riferimento  alla  data  del  1
novembre 1985. 
  8. Nel caso di navi sulle quali siano stati  effettuati  lavori  di
trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4  miliardi
di lire successivamente al 1 novembre 1979, l'eta'  va  valutata  con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori. 
  9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali  beneficiarie
dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974,  n.
684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169,
e successive modificazioni  e  quelle  che,  nel  periodo  tra  il  1
novembre 1984 e il 31 ottobre 1986,  abbiano  utilizzato  la  propria
flotta, in misura superiore al 50 per  cento,  per  il  trasporto  di
carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte. 
  10. I contributi di cui al comma 1 sono  erogati  con  decreto  del
Ministro della marina mercantile, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  in  rate  annuali  e  in  misura  proporzionale  all'importo
previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge.  In  caso
di eccedenza degli importi rispetto  al  limite  complessivo  di  238
miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi  saranno  ridotti
in misura proporzionale. 
  11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai  contributi  ai  sensi
del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al
Ministro della marina mercantile entro il termine  perentorio  di  60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 
  12. La vendita all'estero  dell'unita'  per  la  quale  sono  stati
concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta  prima
del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli  interessi
da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto. 
  13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel  caso  di
sostituzione  con  unita'  di  bandiera  italiana  di  piu'   recente
costruzione e comunque di eta' non superiore a dieci anni. 
  14. Le imprese beneficiarie  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, all'atto della  erogazione  delle  singole  rate,  dovranno
dimostrare di continuare ad esercitare l'attivita' armatoriale. 
 
          Note all'art. 7:
            La  legge  9 gennaio 1962, n. 1 (Norme per l'esercito del
          credito  navale)  e' stata sostituita dalla legge 10 giugno
          1982,  n.  361  (Modifiche  ed  integrazioni alle normative
          riguardanti il credito navale), rifinanziato, con modifiche
          ed  integrazioni,  dalla  legge  11  dicembre  1984, n. 848
          (Provvidenze  per  l'industria armatoriale), dalla legge 12
          giugno    1985,   n.   295   (Finanziamento   delle   linee
          programmatiche  per  favorire,  nel  triennio  1984-86,  il
          processo    di    ristrutturazione    e   razionalizzazione
          dell'industria  navalmeccanica,  nel  quadro  del  rilancio
          della   politica   marittima  nazionale,  relativamente  al
          periodo  1985-88)  e  dalla  legge  16 dicembre 1985 n. 754
          (Disposizioni  in  materia  di  provvidenze per l'industria
          armatoriale).