Art. 8.

  1.  Il  Ministero  della  marina  mercantile,  di  concerto  con il
Ministero   del   tesoro   e'   autorizzato  a  concedere  contributi
straordinari  nel  limite  complessivo  di  30 miliardi di lire, alle
imprese  armatoriali  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  hanno  effettuato trasporto merci, con proprie navi
del  tipo  da  carico  secco  o  liquido  di  prodotti esclusivamente
agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio
di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a
400.
  2.  Il  contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino
armate  per  almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1 novembre
1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA.
  3.  La  misura  del  contributo  e'  determinata in ragione di lire
120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata.
  4.  Si  applicano  le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'accantonamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1986,  all'uopo  parzialmente  utilizzando la proiezione
della  voce:  "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto
di alcune di esse".
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.