Art. 8. 1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400. 2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1 novembre 1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA. 3. La misura del contributo e' determinata in ragione di lire 120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata. 4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 7. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione della voce: "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.