Art. 9.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi
della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di
cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva  di  16  miliardi  di  lire  per  il  biennio  1987-1988,
ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.
 
          Nota all'art. 9:
            La  legge  29  ottobre  1961, n. 1216 (Nuove disposizioni
          tributari(in   materia   di   assicurazioni  private  e  di
          contratti  vitalizi), all'art. 2 dell'allegato A) determina
          l'aliquota  dell'imposta  per  le  assicurazioni  contro  i
          rischi per la navigazione marittima; nel testo vigente tale
          aliquota e' pari al 10 per cento.