Art. 10
Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e
purche' risultino da idonea documentazione allegata alla
dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta,
esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente;
b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi
degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie;
d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo
non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo
sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi
cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e
ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi e
alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n.
168;
e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari
per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni
funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo
delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede
il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e'
ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei
redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e
dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da
lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o
premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo
reddito;
f) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o
affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna
di esse;
g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali;
h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
l) i contributi previdenziali e assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge;
m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi
per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali
non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore
a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni
sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla
dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione
ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non
consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in
caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio,
l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito
soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'impresa
assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente,
una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo
dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il
primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei
premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi
dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'articolo
48;
n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1981, n. 178;
o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita'
effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per
territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni
che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
p) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano
di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette,
e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero
per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte
a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in
conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
q) i contributi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge
8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire;
r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono
a formare il reddito per il doppio del loro ammontare;
s) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione;
t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro,
fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana.
2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono
deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m), il
limite complessivo ivi stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a
s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo
5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito
complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile
l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata
dalle societa' stesse.
4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione
dei redditi dalle societa' di cui all'articolo 5 si deduce dal
reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di
reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce
l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base ad
accertamenti di ufficio o in rettifica.
5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso
degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme
corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del
periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo
sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non
si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del
comma 1.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n.
168, recante: "Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa" e' il seguente:
"Art. 7. Nei confronti degli acquirenti di immobili
adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova
costruzione ad uso abitazione non di lusso, secondo i
criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le
caratteristiche previste per le abitazioni classificate
nelle categorie catastali Al, A 7, A 8, A 9, ubicati nei
comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei
comuni confinanti, nonche' nei comuni compresi nelle aree
individuate con le modalita' previste dall'art. 13, secondo
comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al
titolo 1, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo
comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che
la parte eccedente detto limite sia sostituita da interessi
passivi e relativi oneri accessori nonche' da quote di
rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per
i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili
medesimi.
Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione
destinati ad abitazione, aventi le caratteristiche ed
ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi
in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal
titolo 1, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del
reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del
50 per cento ed e' esente col periodo stesso dall'imposta
locale sui redditi.
Per immobili di nuova costruzione si intendono i
fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in
vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre
1985.
Le disposizioni del primo comma si applicano agli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi a mutui contratti successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 approva il testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione alla Camera dei deputati. L'art. 119
di detto testo unico cosi' dispone:
"Art. 119. - In occasione delle elezioni politiche, le
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i
privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri
dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza
pregiudizio delle ferie spettatiti ai sensi di legge o di
accordi sindacali o aziendali in vigore".
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981 n. 178
(Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361 alle elezioni comunali, provinciali e
regionali) e' il seguente:
"Art. 1. - Le norme di cui all'art. 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si
applicano anche in occasione delle elezioni comunali,
provinciali e regionali".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (Tutele delle cose di interesse artistico o
storico):
"Art. 1. - Sono soggette alla presente legge le cose,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico e etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi i documenti
notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le
incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che
abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le
opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al
personale degli archivi di Stato".
- Il testo dell'art. 8, secondo comma, della legge 8
marzo 1985, n. 73 (Realizzazione di programmi integrati
plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate
caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di
mortalita) e' il seguente:
"La deduzione di cui alla lettera o) del secondo comma
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi
iscritti nella contabilita' di cui al comma precedente. Per
i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti
contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo
Fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a
favore della contabilita' predetta sono esenti dall'imposta
di registro e dalle imposte di bollo e di successione e
donazione".