Art. 10 
                          Oneri deducibili 
 
  1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo  e
purche'   risultino   da   idonea   documentazione   allegata    alla
dichiarazione  dei  redditi,   i   seguenti   oneri   sostenuti   dal
contribuente: 
    a) l'imposta locale sui redditi pagata nel  periodo  di  imposta,
esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; 
    b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui  redditi
degli immobili che  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo,
compresi  i  contributi  ai  consorzi  obbligatori  per  legge  o  in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; 
    c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,  nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti
in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie; 
    d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,  nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato  o  a  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti  non  residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per  importo
non superiore a 4 milioni di lire. Nello  stesso  limite  complessivo
sono  deducibili  le  somme  pagate  dagli  assegnatari  di   alloggi
cooperativi  e  dagli  acquirenti  di  unita'  immobiliari  di  nuova
costruzione alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo  di
rimborso  degli  interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote   di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti  dalla  stessa  e
ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi  e
alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982,  n.
168; 
    e) le spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi  i  mezzi  necessari
per la deambulazione e la locomozione  di  portatori  di  menomazioni
funzionali permanenti, nonche' la  parte  dell'ammontare  complessivo
delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica  necessarie
nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione  che  eccede
il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.  La  deduzione  e'
ammessa a condizione che il  contribuente,  nella  dichiarazione  dei
redditi, indichi il  domicilio  o  la  residenza  del  percipiente  e
dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a  proprio  carico.
Si considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le  spese
rimborsate per effetto di contributi o di premi di  assicurazione  da
lui versati e non deducibili dal  suo  reddito  complessivo  ne'  dai
redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o
premi che pur essendo versati da altri concorrono a  formare  il  suo
reddito; 
    f) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati  o
affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna
di esse; 
    g) le spese per frequenza di corsi  di  istruzione  secondaria  e
universitaria, in misura non superiore  a  quella  stabilita  per  le
tasse e i contributi degli istituti statali; 
    h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella  misura  in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
    i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o  di
donazione modale e, nella misura in cui  risultano  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; 
    l)  i  contributi  previdenziali  e  assistenziali   versati   in
ottemperanza a disposizioni di legge; 
    m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi
per assicurazioni contro gli infortuni e i  contributi  previdenziali
non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore
a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni
sulla vita e' ammessa a condizione che dai  documenti  allegati  alla
dichiarazione dei redditi risulti che il contratto  di  assicurazione
ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua  stipulazione  e  non
consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;  in
caso  di  riscatto  dell'assicurazione  nel  corso  del  quinquennio,
l'ammontare dei premi che  sono  stati  dedotti  costituisce  reddito
soggetto  a  tassazione  a  norma  dell'articolo   18   e   l'impresa
assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al  contribuente,
una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo
dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo  11  per  il
primo scaglione di reddito. Per  i  lavoratori  dipendenti  si  tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e  500  mila,  anche  dei
premi  di  assicurazione  versati  dal  datore  di   lavoro   esclusi
dall'imponibile a norma della lettera c) del  comma  2  dell'articolo
48; 
    n) le somme corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad  adempiere
funzioni  presso  gli  uffici  elettorali,   in   ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo  119  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1  della  legge  30
aprile 1981, n. 178; 
    o) le spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella  misura  effettivamente  rimasta  a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie  per
legge, deve risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
competente soprintendenza, previo accertamento della loro  congruita'
effettuato d'intesa con l'ufficio  tecnico  erariale  competente  per
territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione  dell'amministrazione   per   i   beni   culturali   e
ambientali, il mancato  assolvimento  degli  obblighi  di  legge  per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata
di  questi  ultimi  determinano  la  indeducibilita'   delle   spese.
L'amministrazione per i beni culturali  e  ambientali  da'  immediata
comunicazione al competente ufficio delle  imposte  delle  violazioni
che comportano la indeducibilita' e dalla data di  ricevimento  della
comunicazione inizia a decorrere il termine per  la  rettifica  della
dichiarazione dei redditi; 
    p) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di  associazioni  legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo  1  della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  ivi  comprese  le  erogazioni
effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano
di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette,
e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
mostre, le  esposizioni,  gli  studi  e  le  ricerche  devono  essere
autorizzati, previo parere del competente  comitato  di  settore  del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal  Ministero
per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali  e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte
a  favore   delle   associazioni   legalmente   riconosciute,   delle
istituzioni  e  delle  fondazioni  siano  utilizzate  per  gli  scopi
preindicati, e controlla l'impiego  delle  erogazioni  stesse.  Detti
termini possono,  per  causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni  liberali  non  integralmente
utilizzate  nei  termini  assegnati,   ovvero   utilizzate   non   in
conformita' alla destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
all'entrata dello Stato; 
    q) i contributi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge
8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire; 
    r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture,  per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono
a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; 
    s) le indennita'  per  perdita  dell'avviamento  corrisposte  per
disposizione di legge al  conduttore  in  caso  di  cessazione  della
locazione di immobili urbani adibiti ad  usi  diversi  da  quello  di
abitazione; 
    t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in  denaro,
fino all'importo  di  2  milioni  di  lire,  a  favore  dell'istituto
centrale per  il  sostentamento  del  clero  della  Chiesa  cattolica
italiana. 
  2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m)  del  comma  1  sono
deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone
indicate  nell'articolo  12  che  si  trovino  nelle  condizioni  ivi
previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla  lettera  m),  il
limite complessivo ivi stabilito. 
  3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a
s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui  all'articolo
5  si  deducono,  nella  proporzione  ivi  stabilita,   dal   reddito
complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e'  deducibile
l'imposta decennale sull'incremento di valore degli  immobili  pagata
dalle societa' stesse. 
  4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base  alla  dichiarazione
dei redditi dalle societa'  di  cui  all'articolo  5  si  deduce  dal
reddito complessivo di ciascun socio in  proporzione  alla  quota  di
reddito  a  lui  imputabile;  nella  stessa  proporzione  si   deduce
l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base  ad
accertamenti di ufficio o in rettifica. 
  5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e  di  rimborso
degli altri oneri dedotti ai sensi del presente  articolo,  le  somme
corrispondenti  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  del
periodo di  imposta  nel  quale  il  contribuente  ha  conseguito  lo
sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione  non
si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del
comma 1. 
 
          Note all'art. 10:
            -  Il  testo  dell'art.  7 della legge 22 aprile 1982, n.
          168, recante: "Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
          abitativa" e' il seguente:
            "Art.  7.  Nei  confronti  degli  acquirenti  di immobili
          adibiti  a  propria  abitazione ovvero di immobili di nuova
          costruzione  ad  uso  abitazione  non  di  lusso, secondo i
          criteri  di  cui  all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
          408  e  successive  modificazioni, e comunque non aventi le
          caratteristiche  previste  per  le  abitazioni classificate
          nelle  categorie  catastali  Al, A 7, A 8, A 9, ubicati nei
          comuni   con  popolazione  superiore  ai  300.000  abitanti
          secondo  i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei
          comuni  confinanti,  nonche' nei comuni compresi nelle aree
          individuate con le modalita' previste dall'art. 13, secondo
          comma,  del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
          94,  e  concessi  in  locazione  alle  condizioni di cui al
          titolo  1,  capo  1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il
          limite  di  lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo
          comma  dell'articolo  10  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  597,  e  successive
          modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che
          la parte eccedente detto limite sia sostituita da interessi
          passivi  e  relativi  oneri  accessori  nonche' da quote di
          rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per
          i  mutui  indicizzati  di cui all'articolo 15 della legge 5
          agosto  1978,  n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili
          medesimi.
            Il  reddito  relativo  ad  immobili  di nuova costruzione
          destinati  ad  abitazione,  aventi  le  caratteristiche  ed
          ubicati  nei comuni indicati nel comma precedente, concessi
          in  locazione  ai  sensi  ed  alle  condizioni previste dal
          titolo  1,  capo  1,  della  legge  27 luglio 1978, n. 392,
          concorre,   nel  periodo  1982-1997,  alla  formazione  del
          reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle
          persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del
          50  per  cento ed e' esente col periodo stesso dall'imposta
          locale sui redditi.
            Per   immobili   di  nuova  costruzione  si  intendono  i
          fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in
          vigore  della  presente  legge  e  non oltre il 31 dicembre
          1985.
            Le   disposizioni  del  primo  comma  si  applicano  agli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          relativi  a  mutui  contratti  successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957,  n.  361  approva  il testo unico delle leggi recanti
          norme  per la elezione alla Camera dei deputati. L'art. 119
          di detto testo unico cosi' dispone:
            "Art.  119.  -  In occasione delle elezioni politiche, le
          amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  ed i
          privati  datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri
          dipendenti,  chiamati  ad  adempiere  funzioni  presso  gli
          uffici  elettorali,  tre  giorni di ferie retribuite, senza
          pregiudizio  delle  ferie spettatiti ai sensi di legge o di
          accordi sindacali o aziendali in vigore".
            -  Il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981 n. 178
          (Estensione  della  norma  dell'art.  119  del  testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          marzo  1957,  n.  361 alle elezioni comunali, provinciali e
          regionali) e' il seguente:
            "Art.  1.  - Le norme di cui all'art. 119 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, si
          applicano  anche  in  occasione  delle  elezioni  comunali,
          provinciali e regionali".
            -  Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 1 giugno
          1939,  n.  1089 (Tutele delle cose di interesse artistico o
          storico):
            "Art.  1.  -  Sono  soggette alla presente legge le cose,
          immobili  e  mobili,  che  presentano  interesse artistico,
          storico, archeologico e etnografico, compresi:
              a)   le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
              b) le cose d'interesse numismatico;
              c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi i documenti
          notevoli,  gli  incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le
          incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
            Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che
          abbiano interesse artistico o storico.
            Non sono soggette alla disciplina della presente legge le
          opere  di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
          oltre cinquanta anni".
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al
          personale degli archivi di Stato".
            -  Il  testo  dell'art.  8,  secondo comma, della legge 8
          marzo  1985,  n.  73  (Realizzazione di programmi integrati
          plurisettoriali   in   una   o  piu'  aree  sottosviluppate
          caratterizzate  da  emergenza  endemica  e da alti tassi di
          mortalita) e' il seguente:
            "La  deduzione  di  cui alla lettera o) del secondo comma
          dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  597,  si  applica anche ai contributi
          iscritti nella contabilita' di cui al comma precedente. Per
          i  soggetti  non  titolari di reddito di impresa i predetti
          contributi  possono  essere dedotti dal reddito complessivo
          Fino  all'ammontare  di lire due milioni. I trasferimenti a
          favore della contabilita' predetta sono esenti dall'imposta
          di  registro  e  dalle  imposte di bollo e di successione e
          donazione".