Art. 10 Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta, esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie; d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 4 milioni di lire. Nello stesso limite complessivo sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o alla impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite e' elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168; e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito; f) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse; g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; l) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo d'acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48; n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; p) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; q) i contributi di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire; r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; s) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. 2. Gli oneri indicati alle lettere e), g) e m) del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata dalle societa' stesse. 4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle societa' di cui all'articolo 5 si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base ad accertamenti di ufficio o in rettifica. 5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, recante: "Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa" e' il seguente: "Art. 7. Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali Al, A 7, A 8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalita' previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo 1, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e' elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia sostituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonche' da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi. Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo 1, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed e' esente col periodo stesso dall'imposta locale sui redditi. Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione e' ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985. Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 approva il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati. L'art. 119 di detto testo unico cosi' dispone: "Art. 119. - In occasione delle elezioni politiche, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettatiti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore". - Il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981 n. 178 (Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 alle elezioni comunali, provinciali e regionali) e' il seguente: "Art. 1. - Le norme di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali". - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutele delle cose di interesse artistico o storico): "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta'; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato". - Il testo dell'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73 (Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita) e' il seguente: "La deduzione di cui alla lettera o) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilita' di cui al comma precedente. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo Fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilita' predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione".