Art. 11 
                     Determinazione dell'imposta 
 
  1.  L'imposta  lorda   e'   determinata   applicando   al   reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    

fino a 6 milioni di lire. . . . . . . . . . . . . . . . 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire . . . . . . . . . . . 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire. . . . . . . . . . . 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire. . . . . . . . . . . 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire . . . . . . . . . . 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire. . . . . . . . . . 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire. . . . . . . . . . 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire. . . . . . . . . . 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento.

    
  2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo  ammontare,  le  detrazioni  previste  negli
articoli 12 e 13. 
  3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di  imposta
spettanti al  contribuente  a  norma  degli  articoli  14  e  15.  Se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta
netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua  scelta,  di  computare
l'eccedenza  in  diminuzione  dell'imposta  relativa  al  periodo  di
imposta  successivo  o  di  chiederne  il   rimborso   in   sede   di
dichiarazione dei redditi.