Art. 11
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire. . . . . . . . . . . . . . . . 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire . . . . . . . . . . . 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire. . . . . . . . . . . 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire. . . . . . . . . . . 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire . . . . . . . . . . 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire. . . . . . . . . . 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire. . . . . . . . . . 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire. . . . . . . . . . 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta
spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di
imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.