Art. 11 Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire. . . . . . . . . . . . . . . . 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire . . . . . . . . . . . 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire. . . . . . . . . . . 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire. . . . . . . . . . . 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire . . . . . . . . . . 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire. . . . . . . . . . 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire. . . . . . . . . . 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire. . . . . . . . . . 58 per cento; oltre 600 milioni di lire . . . . . . . . . . . . . . . 62 per cento. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12 e 13. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.