Art. 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;
b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di
eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non
superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 336 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio.
c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo
433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1
spetta in misura doppia:
a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha
diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non
e' legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente
nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed
effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma
esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo
contribuente.
3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali
e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed
effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del
comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in
relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il
primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per
ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo
degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta
dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del
comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a
condizione che il contribuente attesti che i figli sono
esclusivamente a suo carico.
5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto
anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di
ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si
tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo
Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero
dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.