Art. 13 
                          Altre detrazioni 
 
  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda
di lire 492 mila, rapportata al  periodo  di  lavoro  o  di  pensione
nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti  alla  produzione  del
reddito. 
  2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire
annui, spetta una ulteriore  detrazione,  rapportata  al  periodo  di
lavoro o di pensione nell'anno, di lire 156 mila. Se l'ammontare  del
reddito di lavoro dipendente superiore  a  11  milioni  di  lire,  la
detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che  l'ammontare
residuo di tale reddito scenda  al  disotto  dell'importo  risultante
dall'applicazione dell'imposta,  diminuita  della  detrazione,  a  un
reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire. 
  3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e  2  competono  in  aggiunta  a
quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta
lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente  che  concorrono  alla
formazione del reddito complessivo. 
  4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo  49  o  di
impresa di cui all'articolo 79, spetta  una  detrazione  dall'imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e  2,  di  lire
150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  o
di impresa non supera 6 milioni di lire. La  detrazione  non  compete
per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi
del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di  impresa  determinati
forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a 6  milioni
di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare  che
il complessivo ammontare residuo di tali redditi  scenda  al  disotto
dell'importo  risultante  dall'applicazione  dell'imposta,  diminuita
della detrazione, a un ammontare complessivo  di  redditi  di  lavoro
autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire. 
  5. La detrazione di cui al comma 4 compete  in  aggiunta  a  quelle
previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta  lorda
relativa ai redditi di lavoro autonomo o di  impresa  che  concorrono
alla formazione del reddito complessivo.