Art. 13
Altre detrazioni
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda
di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione
nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del
reddito.
2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire
annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, di lire 156 mila. Se l'ammontare del
reddito di lavoro dipendente superiore a 11 milioni di lire, la
detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare
residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante
dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un
reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire.
3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 competono in aggiunta a
quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta
lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire
150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o
di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete
per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi
del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati
forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a 6 milioni
di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che
il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto
dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita
della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro
autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire.
5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle
previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda
relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono
alla formazione del reddito complessivo.