Art. 14 
  Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti 
 
  1. Se alla formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione  dalle
societa' o dagli enti indicati alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito di imposta
pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi. 
  2. Nel caso di distribuzione di  utili  in  natura  il  credito  di
imposta e' determinato in relazione al valore  normale  degli  stessi
alla data in cui sono stati posti in pagamento. 
  3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa',  associazioni
e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta  spetta  ai
singoli  soci,  associati  o  partecipanti  nella   proporzione   ivi
stabilita. 
  4.  Ai  fini  della  determinazione  dell'imposta  l'ammontare  del
credito di imposta e' computato in aumento  del  reddito  complessivo
netto. 
  5. La detrazione del credito di imposta deve  essere  richiesta,  a
pena di  decadenza,  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta
in caso di omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di  omessa
indicazione degli utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella
dichiarazione e' stato omesso soltanto  il  computo  del  credito  di
imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio  delle  imposte
puo'  procedere  alla  correzione  anche  in  sede  di   liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 
  6. Il credito di imposta spetta anche quando  gli  utili  percepiti
sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo  caso
il suo ammontare e' computato in aumento  degli  utili  e  si  detrae
dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 
  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  per  le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci  fondatori,
agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e  per
quelle  spettanti  in  base   ai   contratti   di   associazione   in
partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma  dell'articolo
2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di  lavoro
corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli  utili
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.