Art. 15
Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla
concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in
diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le
imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta
dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito
estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera
dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il
termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e
imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli
soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.