Art. 16
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47,
anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre
indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'articolo 2125 del codice civile;
b) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per
prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennita'
di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le
pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2
dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di
data certa anteriore all'inizio del rapporto;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4
della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da piu' di cinque anni;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle
farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del
capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del
recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e'
superiore a cinque anni.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone
fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati
separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio
la percezione.
4. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento e per i conferimenti in societa'.
Nota all'art. 16:
Si trascrive il testo dell'art. 4, settimo comma della
legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti
tra societa' e sportivi professionisti):
"Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la
costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle
societa' e degli sportivi per la corresponsione della
indennita' di anzianita' al termine dell'attivita' sportiva
a norma dell'art. 2123 del codice civile".