Art. 17 
                     Indennita' di fine rapporto 
 
  1.  Il  trattamento  di  fine  rapporto  e  le   altre   indennita'
equipollenti,  comunque  denominate,  commisurate  alla  durata   dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 16 sono imponibili per  un  importo  che  si  determina
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire  500  mila
per ciascun anno preso a base di commisurazione  con  esclusione  dei
periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si  svolge  per  un
numero di ore inferiore a quello  ordinario  previsto  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro   di   categoria,   la   somma   e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con  l'aliquota,  con
riferimento all'anno in cui e'  sorto  il  diritto  alla  percezione,
corrispondente  all'importo  che  risulta   dividendo   il   predetto
ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno  preso  a
base di commisurazione e moltiplicando il risultato per  dodici.  Per
la indennita' di buonuscita corrisposta ai  pubblici  dipendenti  dal
Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza  ed  assistenza
per i dipendenti  statali,  l'ammontare  netto  e'  computato  previa
detrazione di una somma pari  alla  percentuale  di  tale  indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo,  tra
il contributo del 2,50 per cento posto  a  carico  del  dipendente  e
l'aliquota  complessiva  del  contributo  previdenziale  obbligatorio
versato al Fondo predetto. 
  2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata  del  rapporto  di
lavoro e anche se corrisposte  da  soggetti  diversi  dal  datore  di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto  complessivo  con
l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime
indennita' e somme, se percepite  a  titolo  definitivo  per  effetto
della cessazione del solo rapporto con il  soggetto  erogatore,  sono
imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
il criterio di cui al comma 1. 
  3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata  in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297,  il  trattamento  di  line
rapporto risulta calcolato in  misura  superiore  ad  una  mensilita'
della  retribuzione  annua  per   ogni   anno   preso   a   base   di
commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota  ai  sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 
  4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine  rapporto  e
alle indennita' equipollenti l'imposta si applica,  salvo  conguaglio
all'atto della liquidazione definitiva, a norma del  comma  1;  sulle
anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al  comma
2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della  liquidazione
definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo  11  per  il  primo
scaglione di reddito. 
  5. Nell'ipotesi di  cui  all'articolo  2122  del  codice  civile  e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata
a norma  del  presente  articolo,  e'  dovuta  dagli  aventi  diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella  seconda
ipotesi la quota  dell'imposta  sulle  successioni  proporzionale  al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 
  6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i  criteri
e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti  ai  fini
dell'applicazione  del  comma  2   tra   i   soggetti   tenuti   alla
corresponsione delle indennita' e delle  altre  somme  in  dipendenza
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. 
 
          Nota all'art. 17:
            La  legge  29  maggio  1982, n. 297 reca: "Disciplina del
          trattamento   di   fine   rapporto   e   norme  in  materia
          pensionistica"  ed  e'  entrata  in  vigore il successivo 1
          giugno 1982.