Art. 17
Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita'
equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina
riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila
per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei
periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno
la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un
numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con
riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto
ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a
base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per
la indennita' di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal
Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali, l'ammontare netto e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita'
corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra
il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e
l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio
versato al Fondo predetto.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con
l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime
indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto
della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono
imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
il criterio di cui al comma 1.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line
rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita'
della retribuzione annua per ogni anno preso a base di
commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e
alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio
all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle
anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma
2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata
a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda
ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri
e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini
dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla
corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Nota all'art. 17:
La legge 29 maggio 1982, n. 297 reca: "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica" ed e' entrata in vigore il successivo 1
giugno 1982.