Art. 19
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano: a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto
dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli
tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa
al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in
concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, e'
superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si
applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo
11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle
ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta
netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al
rimborso dell'eccedenza.