Art. 20 
             Applicazione dell'imposta ai non residenti 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta  nei  confronti  dei  non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: 
    a) i redditi fondiari; 
    b) i redditi di capitale corrisposti  dallo  Stato,  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni  nel
territorio stesso di soggetti non residenti; 
    c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel  territorio  dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47; 
    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato; 
    e) i redditi di impresa derivanti  da  attivita'  esercitate  nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 
    f) i redditi diversi di cui al capo VII  derivanti  da  attivita'
svolte nel territorio dello Stato o relative a beni  che  si  trovano
nel territorio stesso; 
    g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o
partecipanti non residenti. 
  2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere  c),  d),
e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato,
se corrisposti dallo Stato,  da  soggetti  residenti  nel  territorio
dello Stato o da stabili  organizzazioni  nel  territorio  stesso  di
soggetti non residenti: 
    a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di
fine rapporto di cui alle lettere a), c),  d),  e)  f)  del  comma  1
dell'articolo 16; 
    b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47; 
    c) i compensi  per  l'utilizzazione  di  opere  dell'ingegno,  di
brevetti industriali e  di  marchi  d'impresa  nonche'  di  processi,
formule e informazioni relativi ad  esperienze  acquisite  nel  campo
industriale, commerciale o scientifico; 
    d) i  compensi  corrisposti  ad  imprese,  societa'  o  enti  non
residenti per prestazioni artistiche o professionali  effettuate  per
loro conto nel territorio dello Stato.