Art. 20
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attivita'
svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano
nel territorio stesso;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o
partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d),
e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato,
se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di
fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) f) del comma 1
dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non
residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per
loro conto nel territorio dello Stato.