Art. 21 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 10. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.