Art. 21
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di
cui alle lettere da a) a d) e da o) a t) del comma 1 dell'articolo
10.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.