Art. 3 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si  applica  sul  reddito  complessivo  del  soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi  posseduti  e  per  i  non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato,  al
netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10. 
  2. In deroga al comma 1  l'imposta  si  applica  separatamente  sui
redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2
e 3 dello stesso articolo. 
  3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: 
    a) i redditi esenti dall'imposta e  quelli  soggetti  a  ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 
    b) gli assegni periodici  destinati  al  mantenimento  dei  figli
spettanti  al  coniuge  in  conseguenza  di  separazione  legale   ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria; 
    c) i redditi derivanti da lavoro dipendente  prestato  all'estero
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; 
    d) gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia  e  le
maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari.