Art. 4
Coniugi e figli minori
1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della
tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale
di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la
diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso
codice;
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati
per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle
ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei
beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero
ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto
a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero
ammontare.