Art. 4 
                       Coniugi e figli minori 
 
  1. Ai Fini della determinazione del  reddito  complessivo  o  della
tassazione separata: 
    a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione  legale
di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro  ammontare  netto  o  per  la
diversa quota stabilita  ai  sensi  dell'articolo  210  dello  stesso
codice; 
    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo  patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile  sono  imputati
per meta' del loro ammontare netto  a  ciascuno  dei  coniugi.  Nelle
ipotesi previste nell'articolo 171 del detto  codice  i  redditi  dei
beni che rimangano destinati al  fondo  sono  imputati  per  l'intero
ammontare  al  coniuge  superstite  o  al  coniuge  cui   sia   stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; 
    c) i redditi dei beni dei  Figli  minori  soggetti  all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare  netto
a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati  per  l'intero
ammontare.