Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono
imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla
scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio
del periodo di imposta.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la
scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per
la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello
Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo
e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La
presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate
alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di
imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado.