Art. 8 Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni. 2. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79 o a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ne' per le perdite relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1985.
NOTE Nota all'art. 8: Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 9 del decreto - legge 19 dicembre 1984, n. 853 recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria" (il testo di detto decreto coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 1985): "9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: o) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche Finanziaria odi noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, nonche', se l'azienda e' in affitto, del relativo canone; c) del 780 dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa: c) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili".