Art. 9 
             Determinazione dei redditi e delle perdite 
 
  1. I redditi e le perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo sono determinati distintamente  per  ciascuna  categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi,  in  base  al  risultato
complessivo netto di tutti  i  cespiti  che  rientrano  nella  stessa
categoria. 
  2.  Per  la  determinazione  dei  redditi   e   delle   perdite   i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati  percepiti  o
sostenuti o del giorno antecedente  piu'  prossimo  e,  in  mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti  o  sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei  beni  e
dei servizi da cui  sono  costituiti.  In  caso  di  conferimento  in
societa' o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale
delle azioni o  titoli  similari  ricevuti  se  quotati  in  borsa  o
negoziati al mercato ristretto e quello dei beni  conferiti  in  ogni
altro caso. 
  3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel  comma  4  per  i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o  similari,  in
condizioni  di  libera  concorrenza   e   al   medesimo   stadio   di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i  beni  o  servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in  mancanza,  nel  tempo  e  nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si  fa
riferimento, in quanto possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe  del
soggetto che ha fornito i beni o  i  servizi  e,  in  mancanza,  alle
mercuriali e ai listini delle camere  di  commercio  e  alle  tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti  d'uso.  Per  i  beni  e  i
servizi soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento  ai
provvedimenti in vigore. 
  4. Il valore normale e' determinato: 
    a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa  o
negoziati al mercato ristretto, in base  alla  media  dei  prezzi  di
compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre; 
    b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie  e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale  di  enti  diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio  netto  della
societa' o ente ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione,
all'ammontare complessivo dei conferimenti; 
    c) per le obbligazioni e  gli  altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa  o  negoziati
al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi.