Art. 4.
               Procedura di nomina dei rappresentanti
                     delle categorie produttive

  1.  Nove  mesi  prima  della  scadenza  del  mandato dei membri del
Consiglio,  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri da' avviso di
tale  scadenza  e  dei  termini  di  cui  al  presente  articolo, con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale,
fanno  pervenire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  le
designazioni  dei  rappresentanti  delle  categorie produttive di cui
all'articolo 2.
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei trenta giorni
successivi,  uditi  i  Ministri  interessati,  definisce l'elenco dei
rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.
  4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni,
entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  che  ne  da' comunicazione alle altre
organizzazioni interessate.
  5.  Nel  ricorso  le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli
elementi   necessari   dai  quali  si  possa  desumere  il  grado  di
rappresentativita',  con  particolare  riguardo  all'ampiezza  e alla
diffusione  delle  loro  strutture  organizzative,  alla  consistenza
numerica,  alla  loro partecipazione effettiva alla formazione e alla
stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e
alle  composizioni  delle  controversie  individuali  e collettive di
lavoro.
  6.  Analoga  documentazione, a tutela dei propri interessi, possono
fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso,
le organizzazioni controinteressate.
  7.  Il  ricorso  e'  deciso,  udite  le parti, entro quarantacinque
giorni  con  provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  8.  Le  norme  di  cui al presente articolo si applicano anche alle
imprese  a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate
da   organizzazioni   sindacali,   le  quali  intendano  procedere  a
designazioni  nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso
di  ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi
necessari   dai   quali   si  possa  desumere  il  proprio  grado  di
rappresentativita'  nel  settore  di  appartenenza,  con  particolare
riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.
  9.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai
rappresentanti  dell'IRI,  dell'ENI  e dell'EFIM, le cui designazioni
sono   effettuate  dai  rispettivi  organi  deliberanti,  nonche'  ai
rappresentanti  dei  liberi  professionisti, le cui designazioni sono
effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta
in  volta,  dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia  d'intesa  con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  10.  I  membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati
con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio dei Ministri.