Art. 5. 
                             Presidente 
 
  1. Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di
cui all'articolo 2 con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e  puo'  essere
confermato. 
  3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente,  fino
a quando non sia nominato  il  nuovo  presidente,  le  funzioni  sono
svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o,  in  casi  di
pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.