Art. 7.
         Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri

  1.  I  membri  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
  2.  I  membri  del  CNEL possono essere revocati su richiesta delle
istituzioni,  enti  o  organizzazioni  che  li  hanno  designati.  La
richiesta  deve  essere  trasmessa  al  presidente  del CNEL il quale
provvede  a  darne  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri per gli adempimenti conseguenti.
  3.  In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro
esperto,  la  nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni
dalla  comunicazione  del presidente del CNEL all'organo designante o
che  lo  ha  nominato,  nelle  stesse  forme  in  cui  il consigliere
deceduto,  dimissionario  o  decaduto  e'  stato  nominato  e  con le
modalita' di cui al precedente articolo 3.
  4.  In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro
rappresentante  delle  categorie produttive, la nomina del successore
e'  effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente
del  CNEL  all'organizzazione  od  organo  designante,  cui era stato
attribuito   il   rappresentante   da  surrogare,  sulla  base  della
designazione  da parte della stessa organizzazione od organo e con le
modalita' di cui all'articolo 4.
  5.  La  nomina  del  nuovo  consigliere avviene per un tempo pari a
quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.