ART. 10.
(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento)

  1.  A  modifica  dell'articolo  10,  secondo  comma, della legge 29
aprile   1949,   n.   264,  i  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di
collocamento sono classificati nel modo seguente:
    a)  1ª  classe:  lavoratori  disoccupati  o  in  cerca  di  prima
occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore
a  venti  ore  settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione;
conservano  la  iscrizione  in questa classe i lavoratori avviati con
contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i
quattro mesi nell'anno solare;
    b)  2ª classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla
1ª classe, che aspirino a diversa occupazione;
    c)  3ª classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia
o di anzianita'.
  2.  Le  classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza
nell'avviamento al lavoro.
  3.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  stabilisce uniformi
criteri  di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione
delle   graduatorie   tenendo   conto  del  carico  familiare,  della
situazione  economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianita'
di  iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti
dalla commissione centrale per l'impiego.
  4.  E'  abrogato  il  secondo  comma dell'articolo 9 della legge 29
aprile  1949,  n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La
sezione  di  collocamento, in occasione della revisione mensile dello
stato  di  disoccupazione,  provvede  a restituire all'interessato il
libretto di lavoro.
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
            Il  secondo  comma  dell'art.  10 della legge n. 264/1949
          (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) prevede
          che:  "Le  iscrizioni  devono  essere  distinte  secondo le
          seguenti classificazioni:
            1)  lavoratori  disoccupati  per effetto della cessazione
          del  rapporto  di  lavoro immediatamente precedente al loro
          stato di disoccupazione;
            2) giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre persone
          in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;
            3) casalinghe in cerca di lavoro;
            4) pensionati in cerca di occupazione;
            5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione".

          Nota all'art. 10, comma 4:
            Il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 264/1949 (per
          il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) prevede che:
          "Durante   il   periodo   di   iscrizione  nelle  liste  di
          collocamento,  il  libretto  di  lavoro  o  il  certificato
          sostitutivo resta in deposito presso l'ufficio competente".