ART. 11.
     (Disciplina delle modalita' di attuazione del collocamento)

  1.  Il  Ministro  del  lavoro,  sentita la commissione centrale per
l'impiego,  stabilisce le modalita' di attuazione delle procedure del
collocamento  e  fissa le direttive per l'attivita' delle commissioni
regionali per l'impiego.