ART. 13.
                         (Servizio di leva)

  1.  Per  il  lavoratore  che  venga chiamato a prestare il servizio
militare  di leva mentre e' iscritto nelle liste del collocamento, il
periodo    trascorso    nel   predetto   servizio   viene   computato
nell'anzianita'   di   iscrizione  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria delle predette liste.