ART. 15.
(Richiesta  di  avviamento  al  lavoro  e  rilascio  del  nulla osta.
 Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione)

  1.   Le   richieste   di  avviamento  al  lavoro  devono  contenere
l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del
trattamento economico e normativo offerto.
  2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta
per  ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di
ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.
  3.   I  lavoratori  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  hanno
l'obbligo  di  comunicare,  mensilmente o nel diverso termine fissato
dalla  commissione  regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5,
comma  1,  lettera  e),  alla  sezione circoscrizionale competente la
permanenza dello stato di disoccupazione.
  4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non
osserva  l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale
dispone  la  decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione e
la cancellazione dalle liste.