ART. 16.
       (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)

  1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da
ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi'
come  determinati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  1 febbraio 1986, n. 13, le province, i comuni e le
unita'  sanitarie  locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da
adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale
e  da  inquadrare  nei  livelli  per  i  quali  e'  richiesto il solo
requisito   della   scuola  dell'obbligo,  sulla  base  di  selezioni
effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle
di  mobilita',  a  condizione che essi abbiano i requisiti richiesti.
Essi  sono  avviati  numericamente alla selezione secondo l'ordine di
graduatoria    risultante    dalle    liste    delle   circoscrizioni
territorialmente competenti.
  2.  I  lavoratori  di  cui  al comma 1 hanno facolta' di iscriversi
nella  lista  di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di
altra  regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita'
maturata   presso  quest'ultima  viene  riconosciuta  ai  fini  della
graduatoria.
  3.  Gli  avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali,  ovvero,  nel  caso  di  enti  la  cui attivita' si
esplichi  nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle
graduatorie  delle  circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui
attivita'   si   esplichi   nell'intero   territorio  regionale,  con
riferimento   alle  graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni  della
regione,  secondo  un sistema integrato definito ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
  4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e
i  criteri  delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
  5.  Le  Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non
economici  a  carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in
piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono
all'assunzione  dei  lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione
sulla   base   della   graduatoria  delle  domande  presentate  dagli
interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4 sono stabiliti i
criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e
le modalita' per la informatizzazione delle liste.
  6.  Le  offerte  di  lavoro da parte della pubblica Amministrazione
sono  programmate  in  modo  da rendere annuale la cadenza dei bandi,
secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 hanno valore di
principio  e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto
ordinario.
  8.   Sono   escluse  dalla  disciplina  del  presente  articolo  le
assunzioni  presso  le  Forze  armate  e  i corpi civili militarmente
ordinati.
  9.  Fino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 4, e comunque
non  oltre  i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente.
 
          Nota all'art. 16, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  n.  13/1986  (Norme
          risultanti        dalla       disciplina       dell'accordo
          intercompartimentale  di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul  pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93, per il biennio
          1987-89) e' il seguente:
            "Art.  1  (Campo  di  applicazione  e  durata).  -  1. Le
          disposizioni  contenute nel presente decreto, che recepisce
          l'accordo  intercompartimentale  18 dicembre 1985 di cui in
          premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione
          collettiva  di  cui  all'art.  5  della  legge  quadro  sul
          pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
            2.  L'accordo  si  riferisce al periodo 1 gennaio 1985-31
          dicembre 1987.
            3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza
          del    presente    decreto,    che    recepisce   l'accordo
          intercompartimentale  di  cui  al  precedente  primo comma,
          decorrono  dal  1  gennaio 1986 e si protraggono fino al 30
          giugno   1988,   salvo  le  diverse  specifiche  decorrenze
          espressamente   previste   nei   successivi   articoli  per
          particolari istituti contrattuali.
            4.   Le   altre   materie  previste  dall'art.  12  della
          legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e
          non   espressamente   disciplinate  nel  presente  decreto,
          saranno definite, insieme con altri istituti di particolare
          rilievo,  quali le aspettative ed i permessi sindacali, con
          successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo
          le norme previste dalla legge-quadro citata".