ART. 19.
               (Norme per i detenuti e gli internati)

  1.  La  commissione  circoscrizionale  per  l'impiego, su richiesta
delle  direzioni  degli  istituti  penitenziari esistenti nell'ambito
della   circoscrizione,   stabilisce  le  modalita'  cui  la  sezione
circoscrizionale  deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati
posti  di  lavoro  da parte di imprese che, in possesso dei requisiti
indicati  dalle  direzioni  stesse,  appaiono idonee a collaborare al
trattamento   penitenziario   dei   detenuti  e  degli  internati  da
ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.
  2.  I  detenuti  e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle
liste  di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di
internamento,   sono   esonerati   dalla   conferma  dello  stato  di
disoccupazione.  Su  richiesta  del  detenuto  o  dell'internato,  la
direzione    dell'istituto   penitenziario   provvede   a   segnalare
periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
  3.  Lo  stato di detenzione o di internamento non costituisce causa
di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o
speciale.
  4.   Quando   viene   svolta   un'attivita'  lavorativa  remunerata
all'interno  o  all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita'
di  cui  al  comma  3  non  e'  cumulabile con la retribuzione fino a
concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.
  5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
della  commissione  centrale  per  l'impiego,  determina i criteri di
computo  dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli
ex  detenuti  o internati che si iscrivono alle liste di collocamento
entro  15  giorni  dalla  scarcerazione, in relazione alla durata del
periodo di carcerazione.
  6.  Quando  il  lavoro  a  domicilio  si  svolge  all'interno degli
istituti  penitenziari,  il  datore  di  lavoro  versa alla direzione
dell'istituto  medesimo  le somme dovute al lavoratore al netto delle
ritenute   previste   dalle   leggi   vigenti,  dimostrando  ad  essa
l'adempimento  degli  obblighi  relativi  alla  tutela  assicurativa,
previdenziale ed infortunistica.
  7.  Per  il  lavoro  a  domicilio  svolto all'interno dell'istituto
penitenziario,  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della  legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento
di  attivita'  artigianali,  intellettuali  o  artistiche per proprio
conto.
 
          Nota all'art. 19, comma 7:
            Per  quanto  riguarda  le  disposizioni  sull'ordinamento
          penitenziario  bisogna  fare  riferimento  ai testi vigenti
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
          penitenziario  e  sulla esecuzione delle misure privative e
          limitative  della liberta) e del regolamento di attuazione,
          approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.