ART. 19. (Norme per i detenuti e gli internati) 1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalita' cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario. 2. I detenuti e gli internati hanno facolta' di iscriversi nelle liste di collocamento e, finche' permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento. 3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale. 4. Quando viene svolta un'attivita' lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennita' di cui al comma 3 non e' cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianita' figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione. 6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica. 7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attivita' artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.
Nota all'art. 19, comma 7: Per quanto riguarda le disposizioni sull'ordinamento penitenziario bisogna fare riferimento ai testi vigenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.