ART. 2. (Collocamento in agricoltura) 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. 2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. 3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura e' nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti piu' circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro. 5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
Nota all'art. 2, comma 1: Il D.L. n. 7/1970 reca: "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli". Si ritiene utile far riferimento anche ai seguenti provvedimenti: D.L. 1 luglio 1972, n. 287 (Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli di cui all'art. 18 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1972, n. 459. Nota all'art. 2, comma 5: Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo si veda la nota all'art. 2, comma 1) e' il seguente: "Art. 4. - In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione provinciale per la manodopera agricola, composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualita' di presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, dal direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da dieci rappresentanti dei lavoratori, da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno uno dei coltivatori diretti designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal comma quarto dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione e' presieduta dal vice direttore dell'ufficio stesso. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica 3 anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Quando la commissione decide i ricorsi di cui ai numeri 5) e 6) del successivo art. 5 il vice direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' sostituito da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o delle casse mutue provinciali di Trento e Bolzano. Per ogni riunione della commissione ai partecipanti e' corrisposto un gettone di presenza di lire 2.000, a carico del servizio per i contributi agricoli unificati".