ART. 2.
                    (Collocamento in agricoltura)

  1.  Restano  in  vigore  le  disposizioni di cui al decreto-legge 3
febbraio  1970,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo  1970,  n.  83,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
recante   norme  in  materia  di  collocamento  ed  accertamento  dei
lavoratori agricoli.
  2.  I  compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni
locali  per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle
norme  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, sono affidati a
commissioni  e  a  sezioni  circoscrizionali  per  il collocamento in
agricoltura  istituite  in  circoscrizioni  determinate,  per  ambiti
territoriali  anche  diversi  da  quelli  delle  commissioni  di  cui
all'articolo  1,  con le modalita' previste nel comma 2 dell'articolo
1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali,
puo' proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni
decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
  3.   La   commissione   circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura  e'  nominata  dal direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione ed e' composta da un suo delegato,
in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e
quattro  rappresentanti  dei  datori di lavoro, di cui almeno uno dei
coltivatori   diretti,   designati   dalle   associazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
  4.    Per    esigenze    derivanti    da   particolari   condizioni
socio-economiche  e  da  rilevanti  flussi  stagionali  di manodopera
agricola   che  interessino  ambiti  territoriali  comprendenti  piu'
circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per
l'impiego,    ovvero   le   commissioni   regionali   per   l'impiego
eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una
sezione  circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della
sua  ubicazione  e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi
migratori, il coordinamento dell'attivita' svolta dalle altre sezioni
interessate  per  l'attuazione della compensazione territoriale delle
domande e delle offerte di lavoro.
  5.  La  commissione  provinciale  per la manodopera agricola di cui
all'articolo  4  del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e' nominata dal
direttore   dell'ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  dura  in  carica  tre anni ed e' composta dal direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da
un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei
lavoratori  e  da  sei  rappresentanti  dei  datori di lavoro, di cui
almeno  uno  dei  coltivatori  diretti,  designati dalle associazioni
sindacali  maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e'
nominato un supplente.
  6.  Fino  alla  istituzione  nei  singoli ambiti territoriali della
nuova   struttura   circoscrizionale  il  servizio  del  collocamento
continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
            Il D.L. n. 7/1970 reca: "Norme in materia di collocamento
          e accertamento dei lavoratori agricoli".
            Si  ritiene  utile  far  riferimento  anche  ai  seguenti
          provvedimenti:  D.L.  1  luglio 1972, n. 287 (Proroga delle
          norme   transitorie   per  la  compilazione  degli  elenchi
          nominativi per i lavoratori agricoli di cui all'art. 18 del
          D.L.  3  febbraio  1970,  n.  7, convertito, con modifiche,
          nella  legge  11  marzo  1970,  n.  83,  e la vigilanza nel
          settore  agricolo),  convertito con modifiche dalla legge 8
          agosto 1972, n. 459.

          Nota all'art. 2, comma 5:
            Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 7/1970 (per il titolo si
          veda la nota all'art. 2, comma 1) e' il seguente:
            "Art. 4. - In ogni provincia, presso l'ufficio del lavoro
          e  della  massima  occupazione  e' istituita la commissione
          provinciale   per  la  manodopera  agricola,  composta  dal
          direttore  dell'ufficio provinciale del lavoro, in qualita'
          di  presidente, dal vice direttore dell'ufficio stesso, dal
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  servizio  per  i
          contributi  agricoli  unificati o da un suo delegato, da un
          rappresentante         dell'ispettorato         provinciale
          dell'agricoltura,  da  dieci rappresentanti dei lavoratori,
          da cinque rappresentanti dei datori di lavoro di cui almeno
          uno  dei  coltivatori  diretti  designati, su richiesta del
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione,   dalle   organizzazioni   sindacali
          provinciali di categoria.
            Il  direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima occupazione, nella richiesta, tiene conto del grado
          di  rappresentativita'  delle organizzazioni e provvede con
          la  procedura  prevista  dal comma quarto dell'art. 3 della
          legge 29 aprile 1949, n. 264.
            Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. In
          caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima occupazione, la
          commissione  e'  presieduta dal vice direttore dell'ufficio
          stesso.
            La   commissione   e'   nominata  con  provvedimento  del
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e  dura  in  carica  3  anni.  Per la
          validita'  delle  riunioni  e'  richiesta la presenza della
          meta'  piu'  uno  dei componenti. La commissione delibera a
          maggioranza  dei  presenti  e in caso di parita' prevale il
          voto del presidente.
            La   commissione  e'  convocata  dal  presidente  di  sua
          iniziativa  ovvero su richiesta motivata di almeno la meta'
          dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro.
            Le  funzioni  di segretario della commissione sono svolte
          da un funzionario del ruolo degli uffici del lavoro e della
          massima occupazione.
            Quando  la  commissione decide i ricorsi di cui ai numeri
          5)   e   6)   del  successivo  art.  5  il  vice  direttore
          dell'ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione    e'    sostituito    da   un   rappresentante
          dell'istituto  nazionale  della  previdenza sociale e da un
          rappresentante  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro  le  malattie  o  delle  casse  mutue provinciali di
          Trento e Bolzano.
            Per  ogni  riunione  della commissione ai partecipanti e'
          corrisposto  un gettone di presenza di lire 2.000, a carico
          del servizio per i contributi agricoli unificati".