ART. 20. 
           (Organi provinciali del collocamento e ricorsi) 
 
  1. La commissione di cui all'articolo  25  della  legge  29  aprile
1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale  per
l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale  del
lavoro e della massima occupazione, dura in carica  tre  anni  ed  e'
composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o  da  un
suo delegato, in qualita' di presidente, da  sei  rappresentanti  dei
lavoratori e da sei rappresentanti dei datori  di  lavoro,  designati
dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.  Per  ogni
membro effettivo e' nominato un supplente. 
  2. Contro i provvedimenti adottati dalla  sezione  circoscrizionale
per l'impiego ovvero dalla commissione  circoscrizionale  e'  ammesso
ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro  il  termine
di dieci giorni. Tale termine decorre dalla  data  di  pubblicazione,
mediante  affissione  all'albo  di  sezione,  delle  delibere   della
commissione o del provvedimento adottato dalla sezione. 
  3. Della  presentazione  del  ricorso  deve  essere  data  notizia,
mediante affissione all'albo della sezione e  pubblicazione  gratuita
sul foglio annunzi legali,  ai  controinteressati,  i  quali  possono
prendere visione del ricorso presso l'organo decidente  e  presentare
eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo  giorno  di
affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio
annunzi legali. 
  4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi  con
provvedimento definitivo entro quindici  giorni  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. 
Ove la commissione non si pronunci entro  il  suddetto  termine,  nei
successivi  quindici  giorni   decide   il   direttore   dell'ufficio
provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione.  Scaduto  tale
ulteriore termine, il ricorso si intende respinto. 
 
          Nota all'art. 20, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  25  della legge n. 264/1949 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
            "Art.  25.  - Con decreto del Ministro per il lavoro e la
          previdenza  sociale  e' istituita in ogni provincia, presso
          l'Ufficio   provinciale   del   lavoro   e   della  massima
          occupazione,    la    commissione    provinciale   per   il
          collocamento, composta dal direttore dell'ufficio stesso in
          qualita'  di  presidente,  da  un  rappresentante del genio
          civile,  da  un  rappresentante  della camera di commercio,
          industria    e    agricoltura,    da    un   rappresentante
          dell'ispettorato  provinciale  dell'agricoltura,  da  sette
          rappresentanti dei lavoratori da quattro rappresentanti dei
          datori  di  lavoro  e da uno dei coltivatori diretti scelti
          fra  i  designati,  su richiesta del direttore dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro e della massima occupazione, dalle
          organizzazioni   sindacali,   tenuto   conto   della   loro
          importanza numerica.
            La   commissione   decide,  nell'ambito  delle  direttive
          emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
              a)  sulla  classificazione professionale dei lavoratori
          sul  loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da
          una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;
              b)   sulle   contestazioni   relative   alle  richieste
          nominative di assunzione di lavoratori;
              c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni dei
          corrispondenti  e  degli incarichi in merito all'iscrizione
          nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.
              Contro le deliberazioni della commissione e' ammesso il
          ricorso al Ministro, il quale decide sentita la commissione
          centrale.
              La   commissione   esprime   pareri  su  richiesta  del
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e  formula  proposte  su  ogni  altra
          questione  relativa al collocamento nella provincia e sulla
          istituzione  di  sezioni  staccate dell'ufficio provinciale
          del  lavoro  e'  della  massima occupazione. La commissione
          dura in carica due anni".