ART. 20. (Organi provinciali del collocamento e ricorsi) 1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa e' nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione. 3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali. 4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.
Nota all'art. 20, comma 1: Il testo dell'art. 25 della legge n. 264/1949 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente: "Art. 25. - Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'ufficio stesso in qualita' di presidente, da un rappresentante del genio civile, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica. La commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) sulla classificazione professionale dei lavoratori sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo; b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori; c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni dei corrispondenti e degli incarichi in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro. Contro le deliberazioni della commissione e' ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la commissione centrale. La commissione esprime pareri su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'ufficio provinciale del lavoro e' della massima occupazione. La commissione dura in carica due anni".