ART. 22. 
  (Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955) 
 
  1. Ai rapporti di lavoro  istituiti  con  giovani  in  possesso  di
diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di
attestato di qualifica conseguito ai  sensi  dell'articolo  14  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo  di  sei
mesi, le norme contenute negli  articoli  21  e  22  della  legge  19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  I
contratti collettivi  di  lavoro  possono  disporre,  per  lo  stesso
periodo, un limite massimo retributivo. 
 
          Nota all'art. 22, comma 1: 
            - Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978  (per  il
          titolo della legge si veda la nota all'art. 14, comma 1) e'
          il seguente: 
            "Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi
          di formazione professionale volti al conseguimento  di  una
          qualifica,  gli  allievi  che   vi   abbiano   regolarmente
          partecipato   sono   ammessi   alle   prove   finali    per
          l'accertamento  dell'idoneita'   conseguita.   Tali   prove
          finali,  che  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto
          dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono  svolte  di
          fronte  a  commissioni  esaminatrici,  composte  nei   modi
          previsti  dalle  leggi  regionali,  delle  quali   dovranno
          comunque far parte esperti designati dalle  amministrazioni
          periferiche del Ministero della pubblica istruzione  e  del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          esperti  designati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori e dei datori di lavoro. 
            Con  il  superamento  delle  prove  Finali  gli   allievi
          conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base  ai
          quali gli uffici di collocamento  assegnano  le  qualifiche
          valide   ai   fini    dell'avviamento    al    lavoro,    e
          dell'inquadramento aziendale. 
            Gli attestati  di  cui  sopra  costituiscono  titolo  per
          l'ammissione ai pubblici concorsi". 
            Per quanto concerne il diploma di  qualifica,  l'articolo
          unico della legge 31 marzo 1966 n. 205  (Riconoscimento  di
          qualifica ai licenziati degli istituti professionali)  come
          modificato dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1969 n.  754)
          sperimentazione negli istituti professionali) prevede  che:
          "L'alunno che abbia superato o che  superi  l'esame  finale
          negli  istituti  professionali  consegue  un   diploma   di
          qualifica, che verra' ai  fini  dei  rapporti  contrattuali
          dopo un periodo di inserimento nel lavoro da  definirsi  in
          sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore
          a tre mesi. 
            Tale qualifica va  trascritta  sul  libretto  di  lavoro,
          anche ai sensi e per gli  effetti  di  cui  alla  legge  29
          aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni". 
            - Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n.  25/1955
          (per il titolo si veda la nota dell'art. 21, comma 1)  come
          sostituiti dalla  legge  8  luglio  1956,  n.  706,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 21. -  Per  gli  apprendisti  l'applicazione  delle
          norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
          estende alle seguenti forme: 
              a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le
          malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie
          per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione; 
              b) assicurazione contro  le  malattie,  prevista  dalla
          legge 11 gennaio 1913, n. 138, e  successive  modificazioni
          ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 
                1°  assistenza  sanitaria  generica,  domiciliare   e
          ambulatoriale; 
                2° assistenza specialistica ambulatoriale; 
                3° assistenza farmaceutica; 
                4° assistenza ospedaliera; 
                5° assistenza ostetrica; 
              c) assicurazione contro l'invalidita' e  vecchiaia;  d)
          assicurazione contro la  tubercolosi,  prevista  dal  regio
          decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, per: 
                1° le prestazioni concernenti la cura; 
                2°  le  erogazioni  dell'indennita'  giornaliera   di
          degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953,  n.
          86; 
                3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale. 
            Le prestazioni previste dal presente  articolo  competono
          ai soli apprendisti, eccetto  l'ipotesi  che  l'apprendista
          sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 
          15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali
          previste dalle norme vigenti per i familiari a  carico  dei
          lavoratori assicurati". 
            "Art. 22. - Il versamento dei contributi  dovuti  per  le
          assicurazioni sociali di cui  al  precedente  articolo,  e'
          effettuato   mediante   l'acquisto   di   apposita    marca
          settimanale del valore  complessivo  di  L.  170  per  ogni
          apprendista soggetto anche  all'obbligo  dell'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          e di L. 130 per ogni apprendista non  soggetto  all'obbligo
          di detta assicurazione. 
            Il  servizio  di  distribuzione  delle  suddette   marche
          assicurative e' svolto, con  l'osservanza  delle  norme  in
          vigore per la tenuta  delle  tessere  assicurative  per  le
          assicurazioni    generali    obbligatorie,    dell'istituto
          nazionale della previdenza  sociale,  il  quale  ripartisce
          l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati  nelle
          seguenti misure: 
              a)  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, L. 40; 
              b) per l'assicurazione contro le malattie, L. 60; 
              c)   per   l'assicurazione   contro   l'invalidita'   e
          vecchiaia, L.  50,  di  cui  L.  38  dovute  al  fondo  per
          l'adeguamento delle pensioni e L. 12 da valere agli effetti
          della determinazione della pensione base; 
              d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, L. 14; 
              e) per assegni familiari, L. 6. 
            Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. 
            Nei casi in cui la  misura  delle  prestazioni  derivanti
          dalle   assicurazioni   sociali,   indicate   nell'articolo
          precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della
          retribuzione,  questa  in   nessun   caso   potra'   essere
          considerata in cifra inferiore  alle  L.  300  giornaliere.
          Resta ferma, nell'assicurazione contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie  professionali,  l'applicazione  della
          disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del  regio
          decreto 17 agosto 1935, n. 1765. 
            Nel corso del primo  quinquennio  di  applicazione  della
          presente legge, se particolari  esigenze  lo  richiedano  a
          vantaggio della mutualita' o delle  categorie  interessate,
          il valore delle  marche  settimanali,  previste  nel  primo
          comma, e la misura  minima  di  retribuzione  indicata  nel
          comma precedente, possono essere modificati con decreto del
          Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale". 
            Gli importi relativi all'art. 22 della legge  n.  25/1955
          soprariportato, sono  stati  adeguati  dall'art.  13  della
          legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei
          trattamenti  pensionistici  e  per  il  collegamento   alla
          dinamica salariale) e vengono aggiornati,  annualmente,  in
          case all'indice ISTAT.