ART. 23.
          (Disposizioni in materia di contratto a termine)

  1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro,
oltre  che  nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile
1962,  n.  230,  e  successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
all'articolo   8-bis  del  decreto-legge  29  gennaio  1983,  n.  17,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e'
consentita  nelle  ipotesi  individuate  nei  contratti collettivi di
lavoro  stipulati  con  i  sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. I
contratti  collettivi  stabiliscono  il  numero  in  percentuale  dei
lavoratori  che  possono  essere  assunti  con  contratto di lavoro a
termine   rispetto   al  numero  dei  lavoratori  impegnati  a  tempo
indeterminato.
  2.  I  lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita' lavorative con
contratto  a  tempo  determinato nelle ipotesi previste dall'articolo
8-bis  del  decreto-legge  29  gennaio  1983,  n. 17, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza  nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica quando per questa e' obbligatoria la richiesta numerica e a
condizione  che  manifestino  la  volonta' di esercitare tale diritto
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  3.  Nei  settori  del  turismo  e  dei pubblici esercizi e' ammessa
l'assunzione  diretta  di  manodopera  per  l'esecuzione  di speciali
servizi  di  durata  non  superiore  ad  un  giorno,  determinata dai
contratti  collettivi  stipulati  con  i sindacati locali o nazionali
aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.  Dell'avvenuta  assunzione  deve essere data comunicazione
all'ufficio  di  collocamento  entro  il  primo  giorno  non  festivo
successivo.
  4.  I  lavoratori  assunti con contratti a tempo determinato la cui
durata   complessiva   non   superi  quattro  mesi  nell'anno  solare
conservano  l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di
collocamento.
 
          Note all'art. 23, comma 1:
            -   Il   testo   dell'art.  1  della  legge  n.  230/1962
          (Disciplina  del  contratto  di lavoro a tempo determinato)
          come  modificato  dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, e' il
          seguente:
            "Art.  1.  -  Il  contratto  di  lavoro si reputa a tempo
          indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.
            E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del
          contratto:
              a)  quando  cio'  sia  richiesto  dalla speciale natura
          dell'attivita'    lavorativa    derivante   dal   carattere
          stagionale della medesima;
              b)  quando  l'assunzione  abbia  luogo  per  sostituire
          lavoratori  assenti  e per i quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il numero del lavoratore sostituito
          e la causa della sua sostituzione;
              c)  quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di
          un'opera  o  di  un  servizio definiti e predeterminati nel
          tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
              d)  per le lavorazioni a fasi successive che richiedono
          maestranze   diverse,   per   specializzazioni,  da  quelle
          normalmente    impiegate    e   limitatamente   alle   fasi
          complementari  od  integrative  per  le  quali  non  vi sia
          continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
              e)  nelle  assunzioni di personale riferite a specifici
          spettacoli  ovvero  a  specifici  programmi  radiofonici  o
          televisivi.
            L'apposizione  del  termine  e'  priva  di effetto se non
          risulta da atto scritto.
            Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore
          di lavoro al lavoratore.
            La  scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata
          del  rapporto  di  lavoro  puramente  occasionale  non  sia
          superiore a dodici giorni lavorativi.
            L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera
          d), del presente articolo sara' determinato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          il  lavoro  e  la  previdenza  sociale, entro un anno dalla
          pubblicazione   della  presente  legge.  L'elenco  suddetto
          potra'  essere  successivamente  modificato con le medesime
          procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
          per  la  determinazione  di  dette  attivita' si applica il
          decreto  ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco
          delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di
          durata inferiore a sei mesi".
            -  Il  testo  dell'art. 8-bis del D.L. n. 17/1983 (Misure
          per  il  contenimento  del  costo del lavoro e per favorire
          l'occupazione),  aggiunto dalla legge di conversione, e' il
          seguente  (testo  coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
          del 2 aprile 1983):
            "Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). I
          lavoratori  che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa a
          carattere  stagionale  con  contratto  a tempo determinato,
          stipulato  ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a),
          della   legge   18   aprile  1962,  n.  230,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, hanno diritto di precedenza
          nell'assunzione  con la medesima qualifica presso la stessa
          azienda,  a  condizione  che  manifestino  la  volonta'  di
          esercitare  tale  diritto  entro  tre  mesi  dalla  data di
          cessazione del rapporto di lavoro.
            La condizione di cui al comma precedente si applica anche
          a  lavoratori  assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre
          1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  3  febbraio  1978,  n.  18 e dalla legge 26 novembre
          1979,  n.  598 le cui disposizioni restano in vigore e sono
          estese a tutti i settori economici".

          Nota all'art. 23, comma 2:
            Per  il  testo dell'art. 8-bis del D.L. n. 17/983 si veda
          la nota all'art. 23, comma 1.