ART. 3.
(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle
sezioni circoscrizionali e dei  recapiti  periodici  e  delle sezioni
                             decentrate)

  1.  I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti
periodici  e  le  sezioni  decentrate  sono tenuti a fornire i locali
necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi,
secondo  criteri  di  massima  relativi  alle  caratteristiche  degli
immobili  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale.  I  predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito
territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e
delle  sezioni  decentrate  una  quota  di  partecipazione  all'onere
finanziario  sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalita'
stabiliti dagli stessi comuni.
  2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello
previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
 
          Nota all'art. 3, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  28  della legge n. 264/1949 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 1, comma 6) e' il seguente:
            "Art.  28.  -  I  comuni  sono  tenuti a fornire i locali
          occorrenti per i servizi di collocamento".