ART. 4. (Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego) 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone". 2. La commissione centrale per l'impiego, e' integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. 3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonche' delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attivita' che detto personale e' chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.
Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) come modificato dal presente articolo, e' il seguente (testo coordinato in G.U. n. 351 del 22 dicembre 1984): "1. La commissione regionale per l'impiego e' cosi' composta: dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente; da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, puo' convocare e presiedere la commissione fissandone l'ordine del giorno; da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno; da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestono particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale; da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purche' rappresentate nel CNEL". Nota all'art. 4, comma 3: Il testo dell'art. 3-bis della legge n. 285/1977 concernente "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", aggiunto dall'art. 3 del D.L. n. 351/1978, e' il seguente: "Art. 3-bis. - La commissione centrale di cui all'art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunita' economica europea. La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attivita' regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rivelazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonche' alla conseguente dinamica della professionalita' e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attivita' svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La commissione svolge, altresi', i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera b) e' composta: a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi, del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare un nominativo. In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentati delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni. Le commissioni regionali per la mobilita' di cui all'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675 assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego. Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresi' compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attivita' formative e lavorative. Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attivita' e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolari riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti delle regioni, di cui all'art. 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro. Puo' essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli 22 e seguenti della legge 13 agosto 1977, n. 675 sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.