ART. 4.
    (Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego)

  1.  All'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato
allo  stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente";
al  secondo  capoverso  le  parole:  "la  commissione e fissare" sono
sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone".
  2.  La  commissione  centrale  per  l'impiego,  e'  integrata da un
membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei
principi  di  parita'  di  trattamento tra uomo e donna in materia di
lavoro.
  3.  Per  il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da
amministrazioni  locali  e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto
parte   delle   segreterie  tecniche  delle  commissioni  centrale  e
regionali  per  l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1
giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.
479,  nonche'  delle  agenzie  di  cui all'articolo 24 della presente
legge,  gli  oneri  relativi  al  trattamento economico, ivi compresi
tutti gli emolumenti connessi con le attivita' che detto personale e'
chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti
di appartenenza sin dal momento del relativo comando.
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del D.L. n. 726/1984
          (Misure  urgenti  a  sostegno  ed  incremento  dei  livelli
          occupazionali) come modificato dal presente articolo, e' il
          seguente  (testo  coordinato in G.U. n. 351 del 22 dicembre
          1984):
            "1.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  e' cosi'
          composta:
              dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, o
          da  un  Sottosegretario  di Stato allo stesso dicastero, da
          lui delegato, con funzioni di presidente;
              da  un  membro  della  giunta  regionale  designato dal
          presidente  della  giunta  stessa,  con  funzioni  di  vice
          presidente.  Il  vice  presidente,  previa  intesa  con  il
          presidente,  puo'  convocare  e  presiedere  la commissione
          fissandone l'ordine del giorno;
              da  due  membri designati dal consiglio regionale della
          regione interessata, con voto limitato ad uno;
              da  sei  membri  designati dalle associazioni sindacali
          dei   lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
          nazionale;
              da   quattro   membri   designati   dalle  associazioni
          sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale;  di  questi  almeno  uno deve essere
          designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione
          statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative
          nelle regioni in cui queste rivestono particolare rilevanza
          dal punto di vista occupazionale;
              da  due  membri  designati dalle associazioni sindacali
          dei  datori  di  lavoro  non  industriali  e dei lavoratori
          autonomi  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
          purche' rappresentate nel CNEL".

          Nota all'art. 4, comma 3:
            Il   testo   dell'art.  3-bis  della  legge  n.  285/1977
          concernente  "Provvedimenti  per  l'occupazione giovanile",
          aggiunto dall'art. 3 del D.L. n. 351/1978, e' il seguente:
            "Art. 3-bis. - La commissione centrale di cui all'art. 26
          della legge 12 agosto 1977, n. 675, assume la denominazione
          di  commissione  centrale  per  l'impiego  e  stabilisce  a
          livello  nazionale  i  criteri di attuazione della politica
          organica   e  attiva  dell'impiego,  secondo  le  linee  di
          indirizzo  della  programmazione economica e le indicazioni
          della Comunita' economica europea.
            La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e
          qualitativa  del  mercato  del  lavoro,  ed  al  quadro  di
          riferimento  economico  per  lo  svolgimento dell'attivita'
          regionale   in   materia   di   formazione   professionale,
          determina,   entro  il  30  luglio  di  ciascun  anno,  gli
          indirizzi  di  politica  dell'occupazione e di sostegno del
          reddito  dei  lavoratori.  A  questo  fine  la  commissione
          promuove  ed organizza studi e rivelazioni sistematiche del
          mercato   nazionale   del   lavoro  e  delle  sue  tendenze
          qualitative   e   quantitative  anche  in  connessione  con
          l'evoluzione  dell'organizzazione  del lavoro, nonche' alla
          conseguente  dinamica  della  professionalita'  e  relativi
          riflessi  sulla  domanda  di lavoro, avvalendosi pure della
          attivita'  svolta  da  strutture  di altri istituti ed enti
          pubblici.
            La   commissione   svolge,   altresi',  i  compiti  della
          commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla
          legge 29 aprile 1949, n. 264.
            La  commissione,  presieduta  dal  Ministro  del lavoro e
          della   previdenza   sociale   o   per  sua  delega  da  un
          Sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di
          cui alla lettera b) e' composta:
              a)  da  otto  rappresentanti dei lavoratori, da quattro
          rappresentanti  dei  datori di lavoro, da un rappresentante
          dei  dirigenti  di azienda, da uno dei coltivatori diretti,
          da  uno  degli  artigiani, da uno dei commercianti e da uno
          del  movimento  cooperativo,  designati,  su  richiesta del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, dalle
          organizzazioni maggiormente rappresentative;
              b)  dai  direttori  generali che presiedono ai servizi,
          del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza
          sociale e degli affari generali e del personale;
              c)  da  cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal
          Ministro   del   lavoro  nell'ambito  dei  designati  dalle
          regioni.  A  tal  fine  ciascuna  regione e le due province
          autonome di Bolzano e di Trento hanno facolta' di designare
          un nominativo.
              In  relazione  alla  materia trattata, sono chiamati di
          volta   in   volta   a   far   parte  della  commissione  i
          rappresentati  delle province autonome di Trento e Bolzano,
          nonche'  i  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali
          interessate.
              In  corrispondenza  di ogni rappresentante effettivo e'
          designato e nominato un membro supplente.
              Le  funzioni  di  segretario  e di vice-segretario sono
          disimpegnate  da  due  dirigenti del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale.
              I  componenti della commissione e della segreteria sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale e durano in carica tre anni.
              Le  commissioni  regionali  per  la  mobilita'  di  cui
          all'art.  22 della legge 12 agosto 1977, n. 675 assumono la
          denominazione di commissioni regionali per l'impiego.
              Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge
          12  agosto  1977,  n.  675,  realizzano  nel proprio ambito
          territoriale,   in   armonia   con   gli   indirizzi  della
          programmazione   regionale,  i  compiti  della  commissione
          centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma
          del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
              Le   commissioni  regionali  per  l'impiego,  anche  in
          relazione  alle  previsioni della contrattazione collettiva
          in  materia  occupazionale  ed  alla  situazione locale del
          mercato   del   lavoro,   assumono,   altresi'  compiti  di
          iniziativa  e di coordinamento al fine di promuovere intese
          tra  le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in
          attivita' formative e lavorative.
              Le  commissioni  regionali  per l'impiego, attraverso i
          competenti  ispettorati provinciali del lavoro, assicurano,
          con  riferimento  all'avviamento  con richiesta nominativa,
          l'osservanza  dei  divieti  di cui all'art. 1 della legge 9
          dicembre 1977, n. 903.
              Le  commissioni  regionali  per l'impiego si riuniscono
          almeno  una  volta  l'anno sotto la presidenza del Ministro
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,  o  di  un
          Sottosegretario  di Stato da questo delegato, di intesa con
          il   presidente   della   giunta   regionale   e   con   la
          partecipazione  degli  assessori  competenti  in materia di
          politica   attiva  del  lavoro,  per  la  impostazione  del
          programma  di  attivita' e di iniziative, in relazione alle
          esperienze  compiute,  alla  situazione  occupazionale, con
          particolari riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che
          ne  derivano.  I  tre  rappresentanti delle regioni, di cui
          all'art.  22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n.
          675, debbono essere membri del consiglio regionale.
              Per  la  realizzazione dei loro compiti, la commissione
          centrale  e  le  commissioni  regionali  per  l'impiego  si
          avvalgono   di   apposite  segreterie  tecniche  costituite
          rispettivamente  presso  il  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale  e  presso  gli  uffici  regionali  del
          lavoro.
              Puo'  essere  chiamato a far parte di dette segreterie,
          in  posizione  di comando, personale fornito di particolare
          preparazione  tecnica  dipendente  da amministrazioni dello
          Stato,  da  amministrazioni  locali  e da enti pubblici. Il
          relativo  contingente  e' fissato dal Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sentita la commissione centrale.
              Per   i  compiti  di  studio  e  di  ricerca  necessari
          all'attuazione della presente legge, nonche' degli articoli
          22  e  seguenti  della  legge  13  agosto 1977, n. 675 sono
          istituiti,  ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno 1973, n. 478, quattro posti di
          consigliere  ministeriale  nel  ruolo  dell'amministrazione
          centrale  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.