ART. 6.
(Gettone giornaliero  e  permessi  per i componenti delle commissioni
             regionali, provinciali e circoscrizionali)

  1.  Ai  componenti della commissione centrale per l'impiego nonche'
ai    componenti   delle   commissioni   regionali,   provinciali   e
circoscrizionali di cui alla presente legge e' corrisposto un gettone
giornaliero  di  presenza,  secondo  modalita' e misure stabilite con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto con il Ministro del tesoro.
  2.  I  componenti  delle  commissioni  di cui al comma 1, che siano
lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione
dal  servizio  per  il tempo necessario a partecipare ai lavori delle
commissioni stesse.