ART. 8. (Osservatorio del mercato del lavoro) 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attivita', nonche' sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE; b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali; c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro; d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c); e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego. 2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e' istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione e' incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti. 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate. 4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. 6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalita' istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni. 7. Per far fronte alle necessita' di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potra' richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalita' specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonche', in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.