ART. 8. 
                (Osservatorio del mercato del lavoro) 
 
  1. Presso il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e'
istituita la direzione generale per l'osservatorio  del  mercato  del
lavoro. Essa 
    a) programma ed organizza le  rilevazioni  generali  sullo  stato
dell'occupazione per tutti i settori di attivita', nonche' sui flussi
e  sui  fabbisogni  quantitativi  e  qualitativi,  sulle   previsioni
occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione
scolastica  e  universitaria,  anche  in   rapporto   alle   analoghe
rilevazioni promosse nell'ambito della CEE; 
    b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai
vari livelli territoriali; 
    c) elabora stime,  proiezioni  e  previsioni  sull'andamento  del
mercato del lavoro; 
    d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui  alle
lettere a), b) e c); 
    e)  svolge  funzioni  di  segreteria  tecnica  della  commissione
centrale per l'impiego. 
  2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato  del
lavoro e' istituita una apposita commissione  tecnica,  nominata  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza   sociale,
presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal  direttore  della
direzione generale per l'osservatorio del mercato  del  lavoro  e  da
altri undici membri esperti designati  rispettivamente  dal  Ministro
per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio  e  della
programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal
presidente  dell'ISCO,  dal  presidente   dell'ISFOL,   dalla   Banca
d'Italia, dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e,  nel
numero di due, dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni.  La
commissione e'  incaricata  di  programmare  la  realizzazione  e  lo
sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e  miglioramento
e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei  dati  da
esso forniti. 
  3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la  direzione  generale
per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori
istituiti dalle regioni  sulla  base  di  convenzioni  stipulate  dal
Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  le  regioni
interessate. 
  4.  Il  controllo  ed  il  coordinamento   delle   metodologie   di
rilevazione a livello regionale sono affidati agli  uffici  regionali
dell'ISTAT. 
  5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il  31
luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera  utilizzando
i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. 
  6. Al fine di concorrere all'elaborazione  e  all'approntamento  di
studi e ricerche rientranti nelle  proprie  finalita'  istituzionali,
l'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale   dei
lavoratori (ISFOL) e' autorizzato a stipulare, con istituti  ed  enti
di ricerca, apposite convenzioni. 
  7. Per far  fronte  alle  necessita'  di  personale  derivanti  dai
compiti di cui al presente articolo,  l'ISTAT  potra'  richiedere  il
comando di personale dipendente da amministrazioni  dello  Stato,  da
enti pubblici anche  economici  e  da  enti  locali  in  possesso  di
professionalita' specifica, ovvero  da  formare  entro  un  mese  dal
comando,  nonche',  in  via  eccezionale  e  per  motivate  esigenze,
procedere all'assunzione di esperti  di  qualificata  e  riconosciuta
competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non
superiore a due anni.