ART. 9. (Obblighi di informazione a carico delle imprese) 1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente. 3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione. 4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati. 5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato e' consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.
Nota all'art. 9, comma 1: Il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 628/1961 (Modifiche all'ordinamento del ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "Le notizie comunicate all'ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso".