ART. 9.
          (Obblighi di informazione a carico delle imprese)

  1.  La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro
assume  presso  le  imprese  informazioni  per  la  conoscenza  della
situazione  occupazionale  e  delle  relative  stime e previsioni. Le
imprese  sono  tenute  a  fornire i dati e le informazioni legalmente
richiesti,  con  le  garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma,
della legge 22 luglio 1961, n. 628.
  2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del
lavoro territorialmente competente.
  3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di
erogazioni  a  carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono
indicare,  all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le
previsioni quantitative e qualitative di occupazione.
  4.  Con  le  stesse  garanzie  di  cui  al  comma  1 le commissioni
regionali   e   quelle  circoscrizionali  possono  disporre  indagini
particolari   su   aspetti  specifici  del  mercato  del  lavoro  nei
rispettivi  ambiti  territoriali,  avvalendosi  dell'ispettorato  del
lavoro  e  della  collaborazione  delle  organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti
pubblici interessati.
  5.  Alle  imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad
esse  conferiscano  apposito  mandato  e'  consentito  assolvere agli
obblighi  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei
dati richiesti tramite le associazioni medesime.
  6.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le
modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo e le direttive per
l'attivita' dell'ispettorato del lavoro in materia.
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
            Il  quarto  comma  dell'art.  4  della  legge n. 628/1961
          (Modifiche all'ordinamento del ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale)  prevede  che:  "Le notizie comunicate
          all'ispettorato  o  da  questo  richieste  o  rilevate  non
          possono  essere  pubblicate  ne'  comunicate  a  terzi e ad
          uffici   pubblici   in   modo   che  se  ne  possa  dedurre
          l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali
          si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso".