Art. 5.
                        (Fondo di rotazione)

  1.  E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale  dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
  2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso  la tesoreria centrale
dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
    a)  le  disponibilita'  residue  del  fondo  di  cui alla legge 3
ottobre  1977,  n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di
inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per
contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c)   le  somme  da  individuare  annualmente  in  sede  di  legge
finanziaria,    sulla    base    delle   indicazioni   del   comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica (CIPE) ai sensi
dell'articolo   2,   comma   1,   lettera   c),   nell'ambito   delle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge aventi le
stesse  finalita'  di  quelle  previste  dalle  norme  comunitarie da
attuare;
    d)  le somme annualmente determinate con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
  3.  Restano  salvi  i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con  le  Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di
cui  all'articolo  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
 
          NOTE

          Nota all'art. 5, comma 1:
            La legge n. 1041/1971 concerne le gestioni fuori bilancio
            nell'ambito  delle  Amministrazioni dello Stato. L'art. 9
            cosi' recita:
            "Art.  9.  -  Tutte  le  gestioni fuori bilancio comunque
            denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
            regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
            stabilite   dalle   particolari   disposizioni   che   le
            disciplinano,   salvo   quanto  disposto  in  materia  di
            controllo e di rendicontazione dai commi successivi.
            Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente
            il   bilancio  consuntivo  o  il  rendiconto  annuale  e'
            soggetto   al   controllo   della  competente  ragioneria
            centrale e della Corte dei conti.
            Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno
            alle  Amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con
            ordinamento   autonomo   che,   in   base  a  particolari
            disposizioni  di  legge,  gestiscono fondi anche in parte
            non  stanziati  nel  bilancio  dello  Stato,  il bilancio
            consuntivo  o  il  rendiconto  annuale  della gestione e'
            soggetto al controllo di cui al comma precedente.
            La  ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
            facolta'   di   disporre  gli  accertamenti  diretti  che
            riterranno necessari.
            Per  la  gestione  delle  somme dovute a norma di legge a
            personale  delle  Amministrazioni  statali  per attivita'
            istituzionali  esplicate  per  conto  e nell'interesse di
            terzi  o  di  altre  Amministrazioni anche oltre l'orario
            normale  di  ufficio  o  fuori  dei  luoghi  di ordinario
            svolgimento   del   servizio,  devono  essere  presentati
            rendiconti  trimestrali,  da assoggettare al controllo di
            cui al secondo comma.
            I  rendiconti  o  i  bilanci  di cui al presente articolo
            devono  essere  resi  anche  se  non previsti dalle leggi
            speciali.
            Il  Ministero  del  tesoro  ha  facolta'  di disporre gli
            accertamenti  che  ritenga  necessari,  anche  durante il
            corso della gestione".

          Nota all'art. 5, comma 2, lettera a):
            La   legge   n.   863/1977   concerne  finanziamento  dei
            regolamenti     comunitari    direttamente    applicabili
            nell'ordinamento  interno,  in relazione all'art. 189 del
            trattato  che  istituisce la Comunita' economica europea,
            firmato a Roma il 25 marzo del 1957.

          Note all'art. 5, comma 3:
            -  Il  D.P.R. n. 321/1971 reca attuazione della decisione
            del   Consiglio  dei  Ministri  delle  Comunita'  europee
            relativa  alla  sostituzione  dei  contributi  finanziari
            degli  Stati  membri con risorse proprie delle Comunita',
            adottata   a   Lussemburgo  il  21  aprile  1970,  e  dei
            regolamenti  comunitari  relativi  al finanziamento della
            politica  agricola  comune,  in  applicazione dell'art. 3
            della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. Il relativo art. 2
            prevede quanto segue:
            "Art. 2. - Le amministrazioni e gli organismi abilitati a
            pagare   le  spese  per  restituzioni  ed  interventi  di
            mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle
            Comunita'   europee  n.  729/70  del  21  aprile  1970  e
            successive norme comunitarie regolamentari e applicative,
            restano individuati come appresso:
              a)  Ministero  delle Finanze - per le restituzioni alla
            esportazione  ed  alla  produzione,  per  le  sovvenzioni
            all'importazione   di   alcuni   prodotti  oggetto  della
            politica agricola comune e per i primi alla denaturazione
            di prodotti agricoli;
              b)  Azienda  di  Stato  per  gli interventi nel mercato
            agricolo  (A.I.M.A.)  -  per le operazioni previste nelle
            norme  che  ne  regolano  l'attivita'  e  per  gli  aiuti
            alimentari;
              c)  Ente  nazionale  risi - per le eventuali perdite di
            gestione   delle   operazioni   d'intervento   e  per  le
            indennita'   di   compensazione   delle  scorte  di  fine
            campagna,   nel   settore   risiero,   e  per  gli  aiuti
            alimentari;
              d)   Cassa  conguaglio  zucchero  -  per  le  spese  di
            magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari.
              Per  l'erogazione  dei relativi importi si applicano le
            disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative
            vigenti ed eventuali successive modificazioni".
            -  La legge n. 748/1975 proroga il termine previsto dalla
            legge  23  dicembre  1970,  n.  1185,  recante  delega al
            Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione
            del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  relativa  alla
            sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri
            con   riserve   proprie   delle   Comunita',  adottata  a
            Lussemburgo il 21 aprile 1970.