Art. 5. (Fondo di rotazione) 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
NOTE Nota all'art. 5, comma 1: La legge n. 1041/1971 concerne le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. L'art. 9 cosi' recita: "Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali. Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione". Nota all'art. 5, comma 2, lettera a): La legge n. 863/1977 concerne finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo del 1957. Note all'art. 5, comma 3: - Il D.P.R. n. 321/1971 reca attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. Il relativo art. 2 prevede quanto segue: "Art. 2. - Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento delle Comunita' europee n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successive norme comunitarie regolamentari e applicative, restano individuati come appresso: a) Ministero delle Finanze - per le restituzioni alla esportazione ed alla produzione, per le sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i primi alla denaturazione di prodotti agricoli; b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attivita' e per gli aiuti alimentari; c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennita' di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari; d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari. Per l'erogazione dei relativi importi si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni". - La legge n. 748/1975 proroga il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970.