Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (a), cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. (( I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. )) 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. 4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (b), nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (c), e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (d). 6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (e), di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. (( Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse )) (( condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli,)) (( le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti )) (( ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di )) (( infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e )) (( permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, )) (( nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non )) (( abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. )) (( 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 )) (( il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che )) (( non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo )) (( che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato )) (( un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini )) (( italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale )) (( in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli )) (( Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato )) (( dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il )) (( Ministro degli affari esteri. )) 7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. (( 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso )) (( piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui )) (( l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile )) (( con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque )) (( spettante. )) )) 9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (f). L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. (( 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui )) (( all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. )) (( 440 (g), continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli )) (( assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto )) (( del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e )) (( successive modificazioni e integrazioni. )) 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.L. n. 17/1983 reca misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. L'art. 5 istituisce una maggiorazione degli assegni familiari esclusivamente per i figli ed equiparati (v. successiva nota (e)) a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti, in misura modulata in relazione al reddito familiare ed al numero degli stessi figli ed equiparati minori secondo la tabella allegata al decreto. (b) Il testo degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 e' riportato in appendice. (c) Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 215/1967 e' riportato in appendice. (d) Il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 604/1982 e' riportato in appendice. (e) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. (f) Il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 e' riportato in appendice. (g) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 314/1980 (Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia) e' il seguente: "Art. 4. - Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonche' dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti". Con riferimento alla nota (b) all'art. 2: Il testo degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 157 (come sostituito dall'art. 1 della legge 17 luglio 1970, n. 569) ( (( Retribuzione )) ). - La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzione locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non puo' superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso. Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale. La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente. La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario e straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo. Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento. Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonche' del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della indennita' di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa. La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale". "Art. 6 (Come modificato dall'art. 2 della legge 17 luglio 1970, n. 569) (( (Durata del contratto - Retribuzione). )) - Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione. In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto e' stipulato a tempo indeterminato. La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157, non puo' essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni di impiego, al 68% del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, usciere. Si applica il (( quinto )) comma dell'art. 157. La retribuzione base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni. Puo' essere consentita, in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione e' aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui al quarto comma dell'art. 157. La retribuzione e' aumentata del 10% per gli impiegati coniugati con il coniuge a carico e del 5% per ciascun figlio minorenne a carico. Se entrambi i coniugi sono dipendenti dell'Amministrazione, gli aumenti per i figli sono corrisposti all'impiegato capo famiglia. Al personale non coniugato e con prole spetta per il primo e per ogni altro figlio minorenne a carico un aumento della retribuzione rispettivamente del 10% e del 5%". "Art. 173 (( (Aumenti per situazione di famiglia). )) - L'indennita' di servizio all'estero e' aumentata del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita. L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullita', annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennita' di servizio all'estero pari al 5%. Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennita' di servizio all'estero pari rispettivamente al 15% e al 5%. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni gli aumenti di cui al comma precedente spettano soltanto per due di esse. Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o perche' costretti da ragioni di salute a permanere in case di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento che dettera' altresi' opportune norme transitorie per il personale in servizio all'estero all'atto della sua emanazione". Con riferimento alla nota (c) all'art. 2: Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 215/1967 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) e' il seguente: "Art. 12 (( (Aumenti per situazione di famiglia). )) - L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita. L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullita', annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati. All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%. Al personale non coniugato e da quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15 ed al 5%. Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi. Nel caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse. Ai fini del presente decreto si intende per "assegno di sede" quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'art. 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18". Con riferimento alla nota (d) all'art. 2: La legge n. 604/1982 reca: "Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri". Il secondo comma dell'art. 26 prevede che al personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, al quale sono affidati, in mancanza di personale di ruolo, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei Paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano, sia corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 (si veda in questa appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 2) con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni. Il testo del successivo art. 27 e' il seguente: "Art. 27 ( (( Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari )) ). - Per speciali esigenze connesse a difficolta' linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero puo' essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale e' stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17. Al personale di cui ai commi precedenti e' corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge". Con riferimento alla nota (f) all'art. 2: Il testo dell'art. 26 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 26 ( (( Sanzioni penali )) ). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".