Art. 2.
  1.  Per  i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle
prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro  dipendente,
i  lavoratori  assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in  attivita'  di  servizio  ed  in  quiescenza,  i
dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a
decorrere dal
periodo  di  paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari,
le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di  famiglia
comunque  denominato  e  la  maggiorazione  di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (a), cessano di essere corrisposti e
sono  sostituiti,  ove  ricorrano  le   condizioni   previste   dalle
disposizioni  del  presente  articolo,  dall'assegno  per  il  nucleo
familiare.
  2.  L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero
dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata  al presente decreto. (( I livelli di reddito della predetta
tabella sono aumentati di lire dieci milioni per nuclei familiari che
comprendono  soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto
fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di
dedicarsi  ad  un  proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano
difficolta' persistenti a svolgere i compiti e  le  funzioni  proprie
della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire
due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in  condizioni
di  vedovo  o  vedova,  divorziato  o divorziata, separato o separata
legalmente, celibe o nubile. ))
  3.  Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le
norme contenute nel testo unico sugli  assegni  familiari,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  le  norme   che
disciplinano  nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato.
  4.  La  cessazione  dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque
denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto,  non
comporta  la  cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi.
  5.  Sono  fatti  salvi  gli  aumenti  per  situazioni  di  famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli
157,  162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (b), nonche' dell'articolo 12 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  23 gennaio 1967, n. 215 (c), e degli articoli 26 e
27 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (d).
  6.  Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del
coniuge  legalmente  ed  effettivamente  separato,  e  dai  figli  ed
equiparati,  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (e), di eta' inferiore  a  18
anni  compiuti  ovvero,  senza  limite di eta', qualora si trovino, a
causa di infermita' o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e
permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
(( Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse ))
(( condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli,))
(( le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti     ))
(( ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di     ))
(( infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e          ))
(( permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro,   ))
(( nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non  ))
(( abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.         ))
 
(( 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6   ))
(( il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che  ))
(( non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo ))
(( che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato  ))
(( un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini      ))
(( italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale  ))
(( in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli     ))
(( Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato ))
(( dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il  ))
(( Ministro degli affari esteri.                                   ))
  7.  Le  variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al
soggetto tenuto a corrispondere l'assegno  entro  trenta  giorni  dal
loro verificarsi.
  8.  Il  nucleo  familiare  puo' essere composto di una sola persona
qualora la stessa sia titolare di pensione ai  superstiti  da  lavoro
dipendente ed abbia un'eta' inferiore a diciotto anni compiuti ovvero
si  trovi,  a  causa  di  infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
(( 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso  ))
(( piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui    ))
(( l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile   ))
(( con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque  ))
(( spettante. ))                                                   ))
  9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei
redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef,  conseguiti  dai  suoi
componenti  nell'anno  solare precedente il 1 luglio di ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione dell'assegno  fino  al  30  giugno
dell'anno  successivo.  Per  la corresponsione dell'assegno nel primo
semestre  dell'anno  1988  e'  assunto  a  riferimento   il   reddito
conseguito   nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del  reddito
concorrono altresi' i  redditi  di  qualsiasi  natura,  ivi  compresi
quelli  esenti  da  imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  se  superiori  a  L.
2.000.000.  Non  si  computano  nel  reddito  i  trattamenti  di fine
rapporto comunque  denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti
stessi,   nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
L'attestazione  del  reddito  del  nucleo  familiare  e'   resa   con
dichiarazione,   la   cui   sottoscrizione   non   e'   soggetta   ad
autenticazione, alla  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  26  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15 (f). L'ente al
quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia
al comune di residenza del dichiarante.
  10.  L'assegno  non  spetta  se  la  somma  dei  redditi  da lavoro
dipendente,  da  pensione  o  da  altra   prestazione   previdenziale
derivante  da  lavoro  dipendente  e'  inferiore  al 70 per cento del
reddito complessivo del nucleo familiare.
  11.   L'assegno   non   concorre   a  formare  la  base  imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  12.  I  livelli  di  reddito  previsti  nella  tabella  allegata al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma  2  sono
rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1
luglio di ciascun anno, in misura pari  alla  variazione  percentuale
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati,  calcolato   dall'ISTAT,   intervenuta   tra   l'anno   di
riferimento  dei  redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
(( 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui   ))
(( all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,        ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n.    ))
(( 440 (g), continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli       ))
(( assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto   ))
(( del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e       ))
(( successive modificazioni e integrazioni.                        ))
  13.  L'onere  derivante  dalle  disposizioni contenute nel presente
articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui,  a  decorrere  dal
1988.  Ad  esso  si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1988-1990,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario   1988,   all'uopo   utilizzando   lo   specifico
accantonamento.
  14.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  D.L. n. 17/1983 reca misure per il contenimento
          del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. L'art. 5
          istituisce   una   maggiorazione  degli  assegni  familiari
          esclusivamente per i figli  ed  equiparati  (v.  successiva
          nota (e)) a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti, in
          misura modulata in relazione al  reddito  familiare  ed  al
          numero  degli  stessi figli ed equiparati minori secondo la
          tabella allegata al decreto.
             (b) Il testo degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. n.
          18/1967 e' riportato in appendice.
             (c)  Il  testo  dell'art.  12  del D.P.R. n. 215/1967 e'
          riportato in appendice.
             (d)  Il  testo  degli  articoli  26  e 27 della legge n.
          604/1982 e' riportato in appendice.
             (e) Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai
          sensi  dell'art.  38  del  D.P.R.  n.  818/1957  (Norme  di
          attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n.
          218, sul riordinamento  delle  pensioni  dell'assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti), i  figli  adottivi  e  gli  affiliati,  quelli
          naturali    legalmente    riconosciuti   o   giudizialmente
          dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro
          coniuge,  nonche'  i  minori  regolarmente  affidati  dagli
          organi competenti a norma di legge.
             (f)  Il  testo  dell'art.  26  della legge n. 15/1968 e'
          riportato in appendice.
             (g)  Il  testo dell'art. 4 del D.L. n. 314/1980 (Aumenti
          della misura degli  assegni  familiari  e  delle  quote  di
          aggiunta di famiglia) e' il seguente:
             "Art.  4.  -  Le  maggiorazioni  comunque denominate per
          carichi familiari delle  pensioni  erogate  dalle  gestioni
          obbligatorie   di   previdenza  sostitutive  o  integrative
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti o
          che ne comportino l'esclusione o  l'esonero  nonche'  dalle
          gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e
          coloni,  degli   artigiani,   degli   esercenti   attivita'
          commerciali  e  delle  gestioni pensionistiche obbligatorie
          dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal  1
          luglio  1980  sono determinate nella stessa misura prevista
          per i pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:
             Il  testo  degli  articoli  157, 162 e 173 del D.P.R. n.
          18/1967  (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli   affari
          esteri) e' il seguente:
             "Art.  157  (come  sostituito dall'art. 1 della legge 17
          luglio  1970,  n.  569)  (  ((  Retribuzione  ))  ).  -  La
          retribuzione  annua  base,  che  comprende  ogni  forma  di
          compenso ordinario o straordinario con la esclusione  degli
          aumenti  per  carico  di famiglia, e' fissata dal contratto
          tenuto conto delle retribuzione locali o delle retribuzioni
          corrisposte    nella    stessa   sede   da   rappresentanze
          diplomatiche  e  uffici  consolari  di  altri   Paesi.   La
          retribuzione  stessa  varia  in  relazione alle mansioni di
          impiego indicate nell'articolo 152,  ultimo  comma,  e  non
          puo'  superare  il  95 per cento del controvalore in valuta
          locale dell'indennita' di servizio  all'estero  che,  nella
          stessa  sede,  percepisce  l'impiegato  di  ruolo assegnato
          rispettivamente  al  posto  di   cancelliere,   archivista,
          commesso.
             Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia,
          per anzianita' di servizio, per eta' o per altro  eventuale
          titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.
             La  retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
          in relazione alle mutazioni dei termini di  riferimento  di
          cui  al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in
          tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti
          attribuiti ai sensi del comma precedente.
             La  retribuzione  annua,  comprensiva  di  ogni forma di
          compenso ordinario e straordinario e degli aumenti  di  cui
          al  secondo  comma  con  esclusione di quelli per carico di
          famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95  per  cento
          del   controvalore  in  valuta  locale  dell'indennita'  di
          servizio all'estero  che,  nella  stessa  sede,  percepisce
          l'impiegato  di ruolo assegnato rispettivamente al posto di
          cancelliere capo di prima classe, di archivista capo  e  di
          commesso capo.
             Qualora  nella  sede  non  siano  istituiti  i posti cui
          occorre riferirsi per la determinazione dei limiti  di  cui
          ai  precedenti  primo  e quarto comma, i limiti stessi sono
          stabiliti  sentito   il   parere   della   commissione   di
          finanziamento.
             Agli  effetti  del primo e del quarto comma del presente
          articolo, nonche' del terzo comma  dell'articolo  162,  per
          controvalore  della  indennita'  di  servizio all'estero si
          intende il corrispettivo in valuta  locale  dell'indennita'
          stessa   calcolato   secondo   un  rapporto  di  ragguaglio
          stabilito in via amministrativa.
             La  retribuzione  e'  corrisposta  di  norma  in  valuta
          locale".
             "Art.  6  (Come  modificato  dall'art.  2 della legge 17
          luglio  1970,  n.  569)  ((   (Durata   del   contratto   -
          Retribuzione).  ))  -  Il  contratto di prima assunzione ha
          termine alla fine del secondo anno solare  successivo  alla
          stipulazione.
             In  caso  di  successiva  conferma  in servizio il nuovo
          contratto e' stipulato a tempo indeterminato.
             La  retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e
          nei limiti stabiliti dal primo  comma  dell'art.  157,  non
          puo'  essere  complessivamente inferiore, in relazione alle
          mansioni di impiego, al  68%  del  controvalore  in  valuta
          locale  dell'indennita'  di  servizio all'estero che, nella
          stessa sede,  percepisce  l'impiegato  di  ruolo  assegnato
          rispettivamente   al   posto  di  cancelliere,  archivista,
          usciere. Si applica il (( quinto )) comma dell'art. 157.
             La retribuzione base e' determinata in modo uniforme per
          Paese e  per  mansioni.  Puo'  essere  consentita,  in  via
          eccezionale,  nello  stesso Paese, una retribuzione diversa
          per quei centri che presentano un  divario  particolarmente
          sensibile nel costo della vita.
             La  retribuzione e' aumentata del 2% per ogni biennio di
          lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui al quarto
          comma dell'art.  157.
             La  retribuzione  e' aumentata del 10% per gli impiegati
          coniugati con il coniuge a carico  e  del  5%  per  ciascun
          figlio  minorenne  a  carico.  Se  entrambi  i coniugi sono
          dipendenti dell'Amministrazione, gli aumenti  per  i  figli
          sono corrisposti all'impiegato capo famiglia.
             Al  personale  non  coniugato  e con prole spetta per il
          primo e per ogni altro figlio minorenne a carico un aumento
          della retribuzione rispettivamente del 10% e del 5%".
             "Art.  173 (( (Aumenti per situazione di famiglia). )) -
          L'indennita' di servizio all'estero e' aumentata del 20%  a
          favore  del personale coniugato il cui coniuge non eserciti
          attivita' lavorativa retribuita.
             L'aumento  di  cui  al  comma precedente non compete nei
          casi  di  nullita',  annullamento,  separazione  legale   o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione o scioglimento  di  matrimonio  pronunciati  da
          giudice straniero anche se non delibati.
             All'impiegato  capo  famiglia  coniugato spetta per ogni
          figlio a carico  un  aumento  dell'indennita'  di  servizio
          all'estero pari al 5%.
             Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il
          secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a
          carico  un  aumento  dell'indennita' di servizio all'estero
          pari rispettivamente al 15% e al 5%.
             Nel  caso  di piu' figlie nubili maggiorenni gli aumenti
          di cui al comma precedente spettano  soltanto  per  due  di
          esse.
             Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili
          qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano
          stabilmente  nella sede del titolare dell'indennita', fatta
          eccezione per i figli che non possono risiedere nella  sede
          stessa per ragioni di studio o perche' costretti da ragioni
          di salute a permanere in case di cura.  Nei casi in cui gli
          aumenti  per  situazione di famiglia non siano corrisposti,
          compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno.
             La  nozione  di  residenza  stabile  agli  effetti delle
          disposizioni contenute nel comma precedente, nonche' i casi
          e  le  condizioni  in  cui  le  disposizioni stesse trovano
          applicazione sono determinati dal regolamento che  dettera'
          altresi'  opportune  norme  transitorie per il personale in
          servizio all'estero all'atto della sua emanazione".
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:
             Il  testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 215/1967 (Personale
          in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  e  culturali
          all'estero) e' il seguente:
             "Art.  12  (( (Aumenti per situazione di famiglia). )) -
          L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20% a  favore
          del   personale  coniugato  il  cui  coniuge  non  eserciti
          attivita' lavorativa retribuita.
             L'aumento  di cui al primo comma non compete nei casi di
          nullita', annullamento, separazione  legale  o  consensuale
          omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione
          o  scioglimento  di  matrimonio  pronunciati   da   giudice
          straniero anche se non delibati.
             All'impiegato  capo  famiglia  coniugato spetta per ogni
          figlio a carico un aumento dell'assegno di sede  all'estero
          pari al 5%.
             Al personale non coniugato e da quello cui si applica il
          secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a
          carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente
          al 15 ed al 5%.
             Agli  effetti  del  presente  decreto  si  intendono per
          familiari a carico: il coniuge e, sempreche'  minorenni,  i
          figli  legittimi,  i  figli  legittimati,  i figli naturali
          legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i
          figli  nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i
          figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'  e
          quelli  che  si trovano nelle condizioni previste dall'art.
          1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti  di
          cui  al  quarto comma si intendono a carico anche le figlie
          nubili maggiorenni con essi conviventi.
             Nel  caso di piu' figlie nubili maggiorenni, gli aumenti
          di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.
             Ai  fini del presente decreto si intende per "assegno di
          sede" quello previsto dal primo comma dell'art.  11  e  per
          "assegno personale" quello risultante dall'eventuale cumulo
          dell'assegno di sede con gli aumenti, in  dipendenza  della
          situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
             Per  quanto  riguarda  gli aumenti previsti dal presente
          articolo si applicano le disposizioni di  cui  al  sesto  e
          settimo  comma  dell'art.   173,  al quarto comma dell'art.
          174, all'undecimo  comma  dell'art.  266  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
          Con riferimento alla nota (d) all'art. 2:
             La  legge  n. 604/1982 reca: "Revisione della disciplina
          sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato  alle
          istituzioni  scolastiche  e  culturali italiane funzionanti
          all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero  degli
          affari esteri".
             Il  secondo  comma dell'art. 26 prevede che al personale
          straniero,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalle
          relative  disposizioni  locali,  al quale sono affidati, in
          mancanza di personale di ruolo, gli insegnamenti di materie
          obbligatorie  nelle scuole italiane all'estero in base alla
          normativa dei Paesi dove hanno sede le scuole stesse e  non
          previste    nell'ordinamento   scolastico   italiano,   sia
          corrisposta una retribuzione annua  determinata  secondo  i
          criteri  di  cui  all'art.  157  del decreto del Presidente
          della Repubblica n.  18/1967 (si veda in  questa  appendice
          il  riferimento  alla  nota (b) all'art. 2) con riferimento
          alla tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   23   gennaio   1967,   n.  215,  e  successive
          integrazioni e modificazioni.
             Il testo del successivo art. 27 e' il seguente:
             "Art.  27  (  ((  Personale  non docente da assumere per
          speciali esigenze in aree geografiche particolari ))  ).  -
          Per    speciali    esigenze    connesse    a    difficolta'
          linguistico-ambientali in particolari aree  geografiche  da
          determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di
          concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  della  pubblica
          istruzione  e  in  mancanza  di specifiche graduatorie, gli
          istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero
          possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli
          affari esteri, impiegati  locali  a  contratto  aventi  una
          conoscenza  della  lingua  italiana  adeguata ai rispettivi
          compiti da utilizzare per mansioni di  concetto,  esecutive
          ed  ausiliarie.  Dette  assunzioni dovranno essere disposte
          nel limite di un contingente, da determinare col suindicato
          decreto  interministeriale,  nell'ambito  del quale saranno
          fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente
          a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.
             Il  personale non docente comunque assunto e in servizio
          al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie,  esecutive  e
          di  concetto  presso  le  istituzioni statali scolastiche e
          culturali italiane  all'estero  puo'  essere  mantenuto  in
          servizio  allo  stesso  titolo  in  base  al quale e' stato
          assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti
          articoli 15 e 17.
             Al  personale  di cui ai commi precedenti e' corrisposta
          una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui
          all'art.  157 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio  1967,  n.  18,   e   successive   integrazioni   e
          modificazioni,  con  riferimento  alla  tabella allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
          215,  e  successive  integrazioni  e modificazioni e con le
          integrazioni di cui agli articoli 2  e  29  della  presente
          legge".
          Con riferimento alla nota (f) all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  26  della  legge n. 15/1968 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
             "Art.  26  ( (( Sanzioni penali )) ). - Le dichiarazioni
          mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti  falsi  nei
          casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
          codice penale e delle leggi speciali in materia.
             A  tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
          non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
          e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
          3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
             Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
          il  giudice,   nei   casi   piu'   gravi   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.
             Il  pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
          al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la
          dichiarazione   o  esibisce  l'atto  sulla  responsabilita'
          penale cui puo' andare incontro in  caso  di  dichiarazione
          mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
          piu' rispondenti a verita'.
             Nella  denominazione  di atti usata nei precedenti commi
          sono compresi gli atti e documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".